Certificazione energetica in Sicilia: Regole per l'abilitazione dei soggetti e Catasto energetico degli edifici

L'attestato di certificazione energetica per gli immobili siti nella Regione Siciliana deve essere redatto da un tecnico abilitato (così come definito dall'a...

28/03/2011
L'attestato di certificazione energetica per gli immobili siti nella Regione Siciliana deve essere redatto da un tecnico abilitato (così come definito dall'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) estraneo alla progettazione e alla direzione lavori e iscritto ad un elenco regionale di soggetti abilitati al rilascio dell'attestato.

Lo ha definito il Decreto 3 marzo 2011 dell'Assessorato dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regionale n. 13 del 25 marzo 2011.

In particolare, il decreto stabilisce che la richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al dipartimento regionale dell'energia, che curerà la tenuta e l'aggiornamento dello stesso. La richiesta deve essere presentata secondo il modello di cui all'allegato A del decreto, a cui seguirà il rilascio di un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all'amministrazione regionale.

A partire dal 21 settembre 2011 (180mo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta), tutti gli attestati di certificazione energetica privi del numero identificativo regionale del soggetto certificatore, non saranno ritenuti validi.

L'attestato di certificazione energetica deve essere, comunque, redatto secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 26 giugno 2009 ed a quelle previste dal decreto 3 marzo 2011 della Regione Sicilia.
Anche le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici seguono la disciplina del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e dalle linee guida nazionali.

L'attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare. In caso di compravendita o di locazione di un intero edificio, l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione.
In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell'edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Per quanto attiene alle procedure relative al rilascio della certificazione energetica, gli attestati devono essere redatti dai soggetti certificatori in conformità agli allegati 6 e 7 delle Linee guida nazionali, previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali.
Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle Linee guida, devono essere esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

Entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, copia dell'attestato di certificazione energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell'energia a cura del soggetto certificatore. A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l'immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato.
Il codice identificativo dell'immobile certificato sarà costituito da una stringa composta da sedici caratteri numerici, che dovrà successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica. Il codice identificativo univoco assegnato dall'amministrazione regionale all'attestato di certificazione energetica, sarà comunicato ai soggetti certificatori che ne faranno richiesta.

Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica all'amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l'obbligo di conservare per cinque anni, la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all'edificio o immobile certificato.
Il dipartimento regionale dell'energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori ed inviati all'amministrazione regionale, nonché sulla congruità dei requisiti dichiarati dai soggetti certificatori. A tal fine potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.

L'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle Linee guida Nazionali di cui al D.M. 26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.

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