Certificazione energetica: tutte le novità dall'1 ottobre in una guida del Notariato

Domani 1 ottobre 2015 entrano in vigore i 3 nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno nuovamente riscritto le norme sulla Certificazione...

30/09/2015
Domani 1 ottobre 2015 entrano in vigore i 3 nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno nuovamente riscritto le norme sulla Certificazione energetica in Italia con l'obiettivo di uniformare la materia su tutto il territorio nazionale.

Dopo l'interessante guida tecnica sulla compilazione del nuovo attestato di prestazione energetica (leggi articolo), segnaliamo l'intervento del Consiglio Nazionale del Notariato che ha pubblicato lo studio dal titolo Certificazione energetica - Le novità in vigore dall'1 ottobre 2015.

Lo studio del Notariato analizza i tre nuovi decreti:
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto "prestazioni")
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto "requisiti")
  • D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto "linee guida")

In particolare, viene precisato che mentre il secondo decreto è già entrato in vigore il 16 luglio 2015, il primo e il terzo entreranno in vigore domani 1 ottobre 2015, con interessanti novità che riguardano l'attività notarile, sulla quale presenta maggior interesse l'ultimo decreto che approva le nuove Linee Guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Entrando nel dettaglio, nello studio vengono segnalate:
  • le disposizioni sulla nuova classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica (§ 5 delle Linee Guida);
  • le disposizioni che prescrivono le informazioni che l'APE deve obbligatoriamente riportare, pena la sua invalidità (art. 4, c. 4, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 6 della Linee Guida);
  • le disposizioni sulle formalità da rispettare negli annunci commerciali (art. 4, c. 7, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 6.2 della Linee Guida);
  • le disposizioni sulla sottoscrizione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'APE e sulla sua trasmissione alla Regione ed alla Provincia Autonoma competente per territorio (art. 4, c. 5, D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida e § 7.1.5 della Linee Guida);
  • l'elencazione dei casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'APE (Appendice A delle Linee Guida);
  • il nuovo format dell'APE (Appendice B delle Linee Guida);
  • il nuovo format per gli annunci commerciali (Appendice C delle Linee Guida);
  • il nuovo format dell'Attestato di qualificazione energetica (Appendice D delle Linee Guida).

Nello studio viene, anche precisato che la disciplina di dettaglio non si applica nell'intero territorio nazionale, bensì trova diretta applicazione solo nelle Regioni e/o Provincie autonome che non abbiano ancora adottato specifiche disposizioni normative in materia di certificazione energetica ovvero nelle Regioni e Provincie autonome che pur avendo legiferato in materia, abbiano recepito esclusivamente le prescrizioni della precedente direttiva 2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE. Non si applica invece nelle Regioni e/o Provincie autonome che abbiano legiferato in materia, in maniera conforme alla direttiva 2010/31/UE (fermo restando che non sempre risulta agevole accertare se una determinata normativa regionale possa considerarsi o meno conforme alla suddetta direttiva comunitaria del 2010); è previsto, peraltro, a carico di questi ultimi enti, nell'ottica di una omogeneizzazione della disciplina a livello nazionale, l'onere di intraprendere misure atte a favorire, entro il 1 ottobre 2017, l'adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle nuove Linee guida approvate con il D.M. 26 giugno 2015 (art. 3 del decreto).

In riferimento al terzo decreto, il Notariato riporta quali devono essere i contenuti presenti all'interno dell'APE a pena di invalidità:
  • la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • l'energia esportata;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.
Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

In Notariato ricorda, infine, un aspetto da noi già sottolineato, ovvero l'obbligo di sopralluogo previsto dall'art. 4, comma 6 che al fine di garantire l'esplicazione di una minima attività di accertamento finalizzata al rilascio dell'APE, stabilisce che il soggetto incaricato di redigere l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

In allegato l'interessante documento del Notariato.

Vuoi maggiori informazioni sulla compilazione dell'APE?CLICCA QUI

A cura di Ing. Gianluca Oreto
     
© Riproduzione riservata