Cessione del credito Ecobonus e Decreto Rilancio: l'Agenzia delle Entrate sul contribuente forfetario
L'Agenzia delle Entrate risponde sulla cessione del credito Ecobonus per il contribuente in regime forfetario
Un contribuente in regime forfetario può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) sulla singola unità immobiliare?
Cessione del credito Ecobonus: nuovo interpello all'Agenzia delle Entrate
È la domanda a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 432 del 2 ottobre 2020 recante "Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus - Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) - Contribuente in regime forfetario".
In particolare, il contribuente istante, da libero professionista in regime forfetario con esclusivo reddito da lavoro autonomo, ha chiesto se fosse possibile optare per la cessione del credito al proprio genitore del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) che intende effettuare sulla propria abitazione.
Cessione del credito Ecobonus: la situazione pre 1 luglio 2020 e post 31 dicembre 2021
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013 attualmente prevede che per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi sostenute, dall'1 gennaio 2018 spetta una detrazione dall'imposta lorda del 50% (c.d. ecobonus), nel limite di 60.000 euro. Detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, l'ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
Come nel caso di specie, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva, non potrebbero fruire di alcuna detrazione.
Cessione del credito Ecobonus: la situazione post Decreto Rilancio
La pubblicazione in Gazzetta ed entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha però cambiato le carte in tavola per quanto riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto per gli anno 2020 e 2020 la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Tali alternative, oltre che per il superbonus 110%, sono state estese ai seguenti interventi edilizi:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c..d bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Cessione del credito Ecobonus: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, ricordando i contenuti del decreto Rilancio (validi per gli anni 2020 e 2021), ha confermato che ai fini della scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell'Istante ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima (come il regime forfetario).
Cessione del credito possibile per tutti
L'istituto della cessione del credito è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di interventi di efficienza energetica mediante meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.
Proprio per questo, la cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
Cessione del credito ecobonus: possibile per i contribuenti in regime forfetario
Rispondendo, dunque, al contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, il contribuente in regime forfetario può cedere il credito di imposta al proprio genitore per le spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell'ecobonus.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 432IL NOTIZIOMETRO