Cessione del credito fotovoltaico, chiarimenti dall'Entrate sul trattamento fiscale
La stipula di un contratto di cessione in garanzia dei crediti maturati da un impianto fotovoltaico con le tariffe incentivanti del GSE non rappresenta un'op...
La stipula di un contratto di cessione in garanzia dei crediti
maturati da un impianto fotovoltaico con le tariffe incentivanti
del GSE non rappresenta un'operazione di natura finanziaria, dunque
è escluso dall'applicazione dell'IVA mentre, in virtù del principio
di alternatività Iva-Registro, sconta l'imposta di registro
proporzionale con aliquota dello 0,50 % sul valore presunto dei
crediti per l'intera durata del contratto, determinato sulla base
di criteri attendibili, quale ad esempio la produttività
dell'impianto come evidenziata nel business plan.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 95/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto il 17 ottobre 2012 al quesito di un contribuente che dopo aver realizzato un campo fotovoltaico a terra e stipulato convenzione con il GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante, ha ceduto l'impianto ad un'altra azienda, stipulando un contratto di locazione finanziaria per la durata di 18 anni. In particolare, il quesito posto riguarda la corretta disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, al contratto di cessione di crediti stipulato a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull'utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing. Il contribuente, infatti, a garanzia del pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, si è impegnata a cedere, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti vantati nei confronti del GSE.
L'Agenzia ha ricordato che con la risoluzione 4 luglio 2008, n. 278 aveva già affrontato tale problematica, chiarendo che la cessione del credito è un negozio dotato di una propria causa giuridica in quanto svolge un'autonoma funzione economico-sociale che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing. Dunque, le cause giuridiche che caratterizzano, rispettivamente, il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un'unica ragione economico-sociale e, pertanto, la tassazione applicabile a tali operazioni deve essere definita autonomamente.
Nel caso di specie, il fatto che il contratto di cessione del credito sia stato stipulato a garanzia dell'adempimento, esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria. Dunque, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, tale contratto risulta escluso dall'applicazione dell'IVA. Ma in virtù del principio di alternatività Iva-Registro trova applicazione l'imposta di registro che, per la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, è pari allo 0,50% dell'ammontare del credito.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, però, che l'effettivo ammontare di tale credito non risulta determinato al momento di conclusione del contratto, in quanto la tariffa incentivante varia in funzione dell'energia prodotta dall'impianto e quindi del suo rendimento (funzione di diversi parametri). Per ovviare a questo problema si prende come riferimento il valore dei crediti dichiarato in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell'ammontare degli stessi. In sostanza, il contribuente che richiede la registrazione dell'atto di cessione dei crediti deve dichiarare il valore presunto dei crediti per l'intera durata del contratto, che deve essere determinato sulla base di criteri attendibili, come la produttività dell'impianto evidenziata nel business plan. Considerato che la determinazione del valore dei crediti avviene al momento della erogazione delle somme da parte del GSE, i contribuenti saranno tenuti a verificare se nel corso del tempo il relativo ammontare sia maggiore o minore del valore dichiarato con una conseguente compensazione in negativo o in positivo dell'eccedenza di imposta versata.
Cessione del credito - Modulistica GSE
Ricordiamo, infine, che sul sito del GSE è attiva una sezione che regolamenta la cessione dei crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti stabilendo, innanzitutto, che questa pratica è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.
Come si ottiene
Le modalità di attivazione della cessione dei crediti prevedono un atto di cessione a firma congiunta del cedente e del cessionario, per il quale bisogna utilizzare i modelli A - B - C - D predisposti dal GSE (allegati), con propria lettera raccomandata, comunicherà alle parti di aver preso atto della richiesta di cessione dei crediti e del rispetto di tutti gli adempimenti necessari contenuti nell'articolo denominato "cessione dei crediti" presente sulla convenzione del Conto Energia. Il GSE riconosce le tariffe incentivanti al soggetto cessionario fintanto che non gli venga notificato l'atto di retrocessione dei crediti, che deve essere redatto utilizzando il modello standard (Modulo F) con firme congiunte del cedente e del cessionario.
Sia la cessione che la retrocessione dei crediti devono essere stipulate con scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni.
Modulistica allegata
A) Modulo per la cessione dei crediti: testo da utilizzare affinché il GSE provveda alla propria obbligazione di pagamento dei crediti nei confronti del cessionario. La cessione del credito potrà avvenire unicamente nei casi in cui sia rispettato il contenuto dell'articolo denominato "cessione dei crediti" presente sulla convenzione del Conto Energia.
B) Modulo per la cessione del credito derivante da più convenzioni intestate al medesimo Soggetto
Allegato B: Notifica della cessione del credito (da utilizzare con moduli A, B, E, F)
C) Modulo per atto di cessione e sub cessione del credito (Doppia cessione contestuale) Allegato B: Lettera notifica doppia cessione (da utilizzare con modulo C)
D) Modulo per impianti fotovoltaici che intendono cedere il proprio credito, nei confronti del GSE, ad un pool di Banche
Allegato B: Notifica della cessione del credito a pool di Banche (da utilizzare con modulo D)
E) Modello da utilizzare in caso di cessione successiva operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi
F) Modulo per la retrocessione dei crediti: testo da utilizzare affinché il GSE provveda a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione dei crediti.
Mandato all'incasso
Modulo per il mandato irrevocabile all'incasso
Testo da utilizzare per conferire un mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c., ad incassare tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione in Conto Energia, fino a scadenza di quest'ultima. Il mandato irrevocabile all'incasso deve essere stipulato con scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440.
Modulo per la notifica revoca del mandato all'incasso
Testo da utilizzare per comunicare che sono cessati tutti gli effetti derivanti dall'atto di mandato all'incasso
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 95/E con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto il 17 ottobre 2012 al quesito di un contribuente che dopo aver realizzato un campo fotovoltaico a terra e stipulato convenzione con il GSE per il riconoscimento della tariffa incentivante, ha ceduto l'impianto ad un'altra azienda, stipulando un contratto di locazione finanziaria per la durata di 18 anni. In particolare, il quesito posto riguarda la corretta disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, al contratto di cessione di crediti stipulato a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sull'utilizzatore a seguito della stipula del contratto di leasing. Il contribuente, infatti, a garanzia del pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, si è impegnata a cedere, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, i crediti costituiti dalle tariffe incentivanti vantati nei confronti del GSE.
L'Agenzia ha ricordato che con la risoluzione 4 luglio 2008, n. 278 aveva già affrontato tale problematica, chiarendo che la cessione del credito è un negozio dotato di una propria causa giuridica in quanto svolge un'autonoma funzione economico-sociale che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing. Dunque, le cause giuridiche che caratterizzano, rispettivamente, il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un'unica ragione economico-sociale e, pertanto, la tassazione applicabile a tali operazioni deve essere definita autonomamente.
Nel caso di specie, il fatto che il contratto di cessione del credito sia stato stipulato a garanzia dell'adempimento, esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria. Dunque, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, tale contratto risulta escluso dall'applicazione dell'IVA. Ma in virtù del principio di alternatività Iva-Registro trova applicazione l'imposta di registro che, per la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, è pari allo 0,50% dell'ammontare del credito.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, però, che l'effettivo ammontare di tale credito non risulta determinato al momento di conclusione del contratto, in quanto la tariffa incentivante varia in funzione dell'energia prodotta dall'impianto e quindi del suo rendimento (funzione di diversi parametri). Per ovviare a questo problema si prende come riferimento il valore dei crediti dichiarato in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell'ammontare degli stessi. In sostanza, il contribuente che richiede la registrazione dell'atto di cessione dei crediti deve dichiarare il valore presunto dei crediti per l'intera durata del contratto, che deve essere determinato sulla base di criteri attendibili, come la produttività dell'impianto evidenziata nel business plan. Considerato che la determinazione del valore dei crediti avviene al momento della erogazione delle somme da parte del GSE, i contribuenti saranno tenuti a verificare se nel corso del tempo il relativo ammontare sia maggiore o minore del valore dichiarato con una conseguente compensazione in negativo o in positivo dell'eccedenza di imposta versata.
Cessione del credito - Modulistica GSE
Ricordiamo, infine, che sul sito del GSE è attiva una sezione che regolamenta la cessione dei crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti stabilendo, innanzitutto, che questa pratica è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.
Come si ottiene
Le modalità di attivazione della cessione dei crediti prevedono un atto di cessione a firma congiunta del cedente e del cessionario, per il quale bisogna utilizzare i modelli A - B - C - D predisposti dal GSE (allegati), con propria lettera raccomandata, comunicherà alle parti di aver preso atto della richiesta di cessione dei crediti e del rispetto di tutti gli adempimenti necessari contenuti nell'articolo denominato "cessione dei crediti" presente sulla convenzione del Conto Energia. Il GSE riconosce le tariffe incentivanti al soggetto cessionario fintanto che non gli venga notificato l'atto di retrocessione dei crediti, che deve essere redatto utilizzando il modello standard (Modulo F) con firme congiunte del cedente e del cessionario.
Sia la cessione che la retrocessione dei crediti devono essere stipulate con scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni.
Modulistica allegata
A) Modulo per la cessione dei crediti: testo da utilizzare affinché il GSE provveda alla propria obbligazione di pagamento dei crediti nei confronti del cessionario. La cessione del credito potrà avvenire unicamente nei casi in cui sia rispettato il contenuto dell'articolo denominato "cessione dei crediti" presente sulla convenzione del Conto Energia.
B) Modulo per la cessione del credito derivante da più convenzioni intestate al medesimo Soggetto
Allegato B: Notifica della cessione del credito (da utilizzare con moduli A, B, E, F)
C) Modulo per atto di cessione e sub cessione del credito (Doppia cessione contestuale) Allegato B: Lettera notifica doppia cessione (da utilizzare con modulo C)
D) Modulo per impianti fotovoltaici che intendono cedere il proprio credito, nei confronti del GSE, ad un pool di Banche
Allegato B: Notifica della cessione del credito a pool di Banche (da utilizzare con modulo D)
E) Modello da utilizzare in caso di cessione successiva operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi
F) Modulo per la retrocessione dei crediti: testo da utilizzare affinché il GSE provveda a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione dei crediti.
Mandato all'incasso
Modulo per il mandato irrevocabile all'incasso
Testo da utilizzare per conferire un mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, c.c., senza corrispettivo ma con obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c., ad incassare tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione in Conto Energia, fino a scadenza di quest'ultima. Il mandato irrevocabile all'incasso deve essere stipulato con scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440.
Modulo per la notifica revoca del mandato all'incasso
Testo da utilizzare per comunicare che sono cessati tutti gli effetti derivanti dall'atto di mandato all'incasso
A cura di Ilenia
Cicirello
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