Chiarimenti codice dei contratti: Circolare Ministero delle Infrastrutture
Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 di ieri 13 novembre 2012 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 ottobre 2012, ...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 di ieri 13 novembre 2012 è stata
pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 30 ottobre 2012, n. 4536 recante "Primi chiarimenti
in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti
modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture".
Con la circolare in argomento, vengono forniti alcuni chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, resisi necessari a seguito di segnalazioni all'uopo pervenute sulle seguenti questioni:
I chiarimenti del Ministero sulle questioni precedentemente indicate sono rilevabili nella circolare stessa allegata alla presente notizia; per quanto concerne i primi tre argomenti che riguardano i servizi di architettura e di ingegneria rileviamo quanto segue.
Affidamento in economia. Limiti di importo dei servizi di architettura ed ingegneria
Viene chiarito che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 euro.
Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro
Nella circolare viene precisato che l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso,.
La "forcella" nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
Nel caso di utilizzo della "forcella" nella procedura ristretta per l'affidamento di un servizio di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, è necessario chiarire se la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta debba essere effettuata unicamente secondo le modalità esplicitamente previste dall'art. 265 del regolamento ("per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico") oppure se si possano utilizzare altri criteri individuati ai sensi dell'art. 62 del codice da esplicitare e rendere noti nel bando, ad esempio ricorrendo integralmente al sorteggio pubblico, e non solo per una metà arrotondata per difetto, così come previsto dall'art. 265 citato, ovvero con altre modalità.
Nella circolare si chiarisce che, in conformità all'art. 62, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti, oltre alle modalità indicate espressamente nell'art. 265 del regolamento, possono indicare nel bando di gara diversi criteri, purché oggettivi, non discriminatori e rispettosi del principio di proporzionalità.
Con la circolare in argomento, vengono forniti alcuni chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, resisi necessari a seguito di segnalazioni all'uopo pervenute sulle seguenti questioni:
- 1. Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli articoli 267, comma 10, e 334, comma 1, del d.P.R. 207/2010. Servizi di architettura ed ingegneria;
- 2. Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro;
- 3. La "forcella" nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;
- 4. Avvalimento in servizi e forniture nei settori ordinari e speciali;
- 5. Avvalimento e subappalto;
- 6. Documenti da allegare al contratto per l'acquisizione di beni e servizi;
- 7. Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro;
- 8. Verifica triennale. Partecipazione delle imprese alle procedure selettive;
- 9. Costi della sicurezza e utili d'impresa - art. 131 del d.lgs n. 163/06 - allegato XV punto 4, d.lgs 81/2008 - art. 32 d.P.R. n. 207/2010;
I chiarimenti del Ministero sulle questioni precedentemente indicate sono rilevabili nella circolare stessa allegata alla presente notizia; per quanto concerne i primi tre argomenti che riguardano i servizi di architettura e di ingegneria rileviamo quanto segue.
Affidamento in economia. Limiti di importo dei servizi di architettura ed ingegneria
Viene chiarito che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 euro.
Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro
Nella circolare viene precisato che l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso,.
La "forcella" nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
Nel caso di utilizzo della "forcella" nella procedura ristretta per l'affidamento di un servizio di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, è necessario chiarire se la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta debba essere effettuata unicamente secondo le modalità esplicitamente previste dall'art. 265 del regolamento ("per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico") oppure se si possano utilizzare altri criteri individuati ai sensi dell'art. 62 del codice da esplicitare e rendere noti nel bando, ad esempio ricorrendo integralmente al sorteggio pubblico, e non solo per una metà arrotondata per difetto, così come previsto dall'art. 265 citato, ovvero con altre modalità.
Nella circolare si chiarisce che, in conformità all'art. 62, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti, oltre alle modalità indicate espressamente nell'art. 265 del regolamento, possono indicare nel bando di gara diversi criteri, purché oggettivi, non discriminatori e rispettosi del principio di proporzionalità.
A cura di Paolo Oreto,
architetto
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