Chiarimenti e scadenze per la contabilizzazione di calore

I chiarimenti del MISE datati Giugno 2017 hanno sciolto alcune perplessità che ancora aleggiano sul D.Lgs 102/2014, legge che ha introdotto in modo prepotent...

23/06/2017

I chiarimenti del MISE datati Giugno 2017 hanno sciolto alcune perplessità che ancora aleggiano sul D.Lgs 102/2014, legge che ha introdotto in modo prepotente la contabilizzazione di calore degli edifici “polifunzionali” ed in particolare dei condomini.

La contabilizzazione di calore, nei casi in cui regolamentazioni locali non abbiano recepito la deroga sopraggiunta in extremis a dicembre dello scorso anno, deve essere applicata entro il prossimo 30 giugno, pena il rischio di incorrere in sanzioni salate e comunque di ricevere un termine perentorio di adeguamento assai stringente.

Contabilizzazione ed Efficientamento nel condominio

Contabilizzazione ed Efficientamento nel condominio
Dal distacco dall'impianto centralizzato al miglioramento concertato in assemblea- Format di relazione in deroga

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In particolare il documento chiarisce che la semplice delibera condominiale favorevole all’installazione di un sistema di contabilizzazione non è sufficiente per scongiurare una multa, essendo necessario comunque che il sistema di termoregolazione sia installato e operativo entro la scadenza del prossimo fine giugno. Viene ribadito che il semplice impianto centralizzato per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria) determina di per se l’obbligo di contabilizzare e ripartire i consumi, e che tale obbligo può svilupparsi valorizzando eventualmente gli usuali contatori volumetrici, purchè chiaramente siano dispositivi conformi alla vigente normativa (dispositivi MID, marcatura CE).

Viene invece esclusa la possibilità di adoperare un contaore come sottocontatore di consumi e di adoperare coeffiecienti compensativi per ripartire i costi energetici di unità immobiliari energeticamente svantaggiate per allocazione (ultimi piani, esposizioni a nord, …). Inoltre viene chiarito che l’analisi di fattibilità tecnica ed economica deve essere resa su scala condominiale, a nulla valendo una valutazione per singola unità immobiliare.

Risulta interessante il chiarimento circa la possibilità di adottare dispositivi misti per la contabilizzazione diretta ed indiretta salvo poi lasciare al progettista l’onere di stabilire il modo migliore per gestire il riparto delle quote di costo. Inoltre appare poco felice il parere di escludere gli incentivi economici di qualsiasi natura nelle analisi di fattibilità economica di un sistema di contabilizzazione: appurando opportunamente le condizioni che determinano il diritto di godere di incentivi, sembra del tutto opportuno che vengano valorizzati in quanto incidono direttamente sulle tasche degli utenti, e in misura favorevole fra le altre cose!

Viene chiarito, aspetto apprezzabile, che in regime di deroga di cui all’art. 9 comma 5 del Decreto sopra citato (ovvero nei casi in cui esistano nette differenze di fabbisogno termico tra le unità immobiliari, o nei casi in cui non si possa applicare la UNI 10200) non si richiede obbligatoriamente l’applicazione della regola del “70%” per l’applicazione dei consumi volontari. Questo punto è assai contestato in quanto attribuire tout court la quota di consumi involontari in misura inferiore al 30% o addirittura annullarli è un assurdo tecnico, logico ed etico, in quanto di fatto smantella la ratio stessa della contabilizzazione che vuole spingere l’utenza verso l’efficientamento e la consapevolezza dei propri consumi. Per fortuna viene chiarita la procedura da adoperare per valutare la netta differenza di fabbisogno termico tra le unità immobiliari.

Come corollario dei chiarimenti pubblicati e nei casi in cui sia presente un servizio di climatizzazione estiva centralizzato, impianto che ad oggi non rientra nell’ambito di applicazione della vigente UNI 10200, si potrebbe adoperare il criterio di ripartizione dei consumi appena discusso e suddividendo quindi i consumi volontari in misura non inferiore al 70% del totale e la restante parte secondo i metri cubi, i millesimi di potenza installata, ...

Tutte queste informazioni e la scadenza perentoria comunque non devono far perdere di vista la ratio profonda della contabilizzazione che resta l’efficientamento energetico. La direzione quindi non deve essere semplicemente quella di costringere gli utenti ad adottarla, quanto di trovare il modo che se ne comprenda lo scopo.

La speranza quindi è quella di comprendere cosa sta oltre la contabilizzazione, ovvero l’efficientamento!

A cura di Ing. Valerio Di Stefano

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