Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate: il Bonus 36% esteso nei condomini anche alle parti comuni indicate dal Codice civile

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7E del 12 gennaio scorso ha risposto all'istanza presentata da un'associazione, che aveva chiesto un chiariment...

15/02/2010
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7E del 12 gennaio scorso ha risposto all'istanza presentata da un'associazione, che aveva chiesto un chiarimento sulla possibilità di "sfruttare" il bonus del 36% per i lavori eseguiti solo sulle parti condominali citate dal n. 1 dell'articolo 1117 del codice civile o anche quelli eseguiti sulle parti individuate dai successivi numeri 2 e 3 del medesimo articolo [1], e non solo, come previsto dalla norma istitutiva delle agevolazioni, per gli interventi rientranti nel numero 1 del suddetto articolo 1117.

L'Agenzia nel ricordare che per quanto riguarda la individuazione delle parti comuni interessate dalla agevolazione, l'articolo 1 della legge n. 449/1997 rinvia alle parti condominiali indicate dall'art. 1117, n. 1, del codice civile mentre il relativo regolamento di attuazione, adottato con il Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41 e successive modificazioni, menziona genericamente l'art. 1117 c.c., precisa che il contrasto riscontrabile sul piano normativo e di prassi per quanto riguarda l'agevolazione relativa agli interventi sulle parti comuni dell'edificio va definito in aderenza al dettato del regolamento di attuazione approvato con il decreto n. 41 del 1998 e successive modificazioni, il quale risulta maggiormente rispondente alla finalità della previsione agevolativa, tesa ad incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente e, pertanto, la detrazione deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell'edificio residenziale, come definite dall’art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile.

Ora, sulla base di tale interpretazione, l'Agenzia ritiene superato l'orientamento espresso sul punto in questione con la citata risoluzione 84/2007 che, interpretando letteralmente la norma, aveva precisato che la legge n. 449/1997 si riferiva ai soli lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali elencate nel n. 1 dell'art. 1117 c.c. e che, pertanto, sarebbero risultati esclusi dal beneficio i lavori eseguiti sulle altre parti comuni, elencate nei successivi numeri 2 e 3 del medesimo articolo 1117 c.c.

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[1] Art.1117 - Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

A cura di Paolo Oreto
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