Circolare ministeriale sulle norme tecniche per le costruzioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2009 recante: ...

17/08/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2009 recante: “Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248”.
La circolare nel precisare che dall’1 luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 ritiene utile dare chiarimento sul regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, eè consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonché chiarimenti circa l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.

Nella circolare, dopo aver fatto rilevare che i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008) sono stati indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 è statuito che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo”, viene precisato che la disposizione sopra indicata comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privata, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Lavori pubblici
Per i lavori pubblici, con il citato comma 3 dell’articolo 20 del d.l. n. 248/2007, viene esplicitata la volontà del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi con la precisazione che tale ultima circostanza deve essere dichiarata dal Responsabile del procedimento definito all’articolo 10 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006).

Lavori privati
Per i lavori privati è chiara la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009 sulla base dell’esigenza di rendere immediatamente operative le nuove Norme nel comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione.
E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (D.M. 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria.

Qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione
Ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi alle precedenti disposizioni regolamentari (direttiva 89/106/CEE recepita in Italia con DPR 21 aprile 1993, n. 246). In merito, va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

A cura di Paolo Oreto
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