Codice Appalti e Direttive europee: in ANTEPRIMA gli emendamenti del Governo
Sono stati depositati ieri sera gli emendamenti che il Ministro Graziano Delrio aveva preannunciato in una precedente seduta dell'VIII Commissione della Came...
Sono stati depositati ieri sera gli emendamenti che il Ministro
Graziano Delrio aveva preannunciato in una precedente seduta
dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati, con la sorpresa
che gli stessi, pur se predisposti dal Governo, sono stati
presentati e firmati dai relatori del provvedimento.
Si tratta di emendamenti in linea con quanto preannunciato ma che modificano in maniera fondamentale la struttura del disegno di legge delega.
La modifica sostanziale consiste nello spacchettare l'unico decreto legislativo previsto dal disegno di legge delega all'articolo 1 in due distinti decreti legislativi dei quali:
In pratica nel timore di non riuscire a portare avanti il testo definitivo del decreto legislativo entro la scadenza prevista e per evitare una possibile procedura d'infrazione, il Governo ha deciso di adottare le direttive europee separatamente dal riordino della disciplina vigente.
Ma cosa succederà con le nuove direttive in vigore contestualmente all'attuale Codice dei contratti ed al Regolamento di attuazione? C'era bisogno di attendere quasi due anni per recepire le direttive senza alcun riordino delle attuali disposizioni legislative di settore?
Con lo stesso emendamento che, di fatto, spacchetta il decreto legislativo in due, è stato anche deciso di sopprimere dai principi e criteri direttivi specifici da utilizzare per la stesura del secondo decreto legislativo relativo al riordino della normativa, le lettere iii), lll) e mmm) relative:
Di notevole importanza, poi, il contenuto dell'emendamento al comma 3 dell'articolo 1 con cui viene precisato che "Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali".
In pratica, il primo decreto legislativo dovrebbe individuare anche le parti dell'attuale codice dei contratti e del Regolamento n. 207/2010 incompatibili con le direttive prevedendone (probabilmente) l'abrogazione.
Nello stesso nuovo comma 3 viene precisato che il secondo decreto legislativo dovrà disporre l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, del Regolamento n. 207/2010 e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. In definitiva con il secondo decreto legislativo sarà adottato il nuovo Codice dei contratti e saranno definitivamente abrogati l'attuale Codice dei Contratti ed il Regolamento n. 207/2010.
Per ultimo sempre nello stesso nuovo comma 3 viene precisato che sulla base del decreto legislativo recante il nuovo codice saranno emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
Con queste nuove indicazioni relative alla scomparsa del nuovo regolamento ed all'adozione di linee guida viene disposta la soppressione del comma 6 in cui si parlava del nuovo Regolamento.
In tutto ciò, noto come i relatori non abbiano minimamente dato riscontro alle perplessità espresse sul Dossier n. 92 della Camera dei Deputati del 30 luglio 2015 e relativo agli "Elementi di valutazione sulla qualità del testo" in cui, tra l'altro veniva precisato che "andrebbe valutata l'opportunità di valutare come si coordinino con tale divieto talune previsioni (per esempio quelle contenute nelle lettere n), ff), gg) e oo) ), che sembrano introdurre ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive ovvero che sembrano limitare la portata di talune disposizioni delle direttive medesime".
Sperando di fare cosa gradita, allego alla presente notizia il testo a fronte in cui nella prima colonna è riportato il DDL 3194 e nella seconda colonna lo stesso DDL con le modifiche introdotte dai relatori, in verità non ancora approvate.
Si tratta di emendamenti in linea con quanto preannunciato ma che modificano in maniera fondamentale la struttura del disegno di legge delega.
La modifica sostanziale consiste nello spacchettare l'unico decreto legislativo previsto dal disegno di legge delega all'articolo 1 in due distinti decreti legislativi dei quali:
- il primo da adottare entro il 18 aprile 2016 (termine ultimo per il recepimento delle tre direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo;
- il secondo da adottare entro il 31 luglio 2016 relativo al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 1 dalla lettera a) alla lettera mmm) tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea.
In pratica nel timore di non riuscire a portare avanti il testo definitivo del decreto legislativo entro la scadenza prevista e per evitare una possibile procedura d'infrazione, il Governo ha deciso di adottare le direttive europee separatamente dal riordino della disciplina vigente.
Ma cosa succederà con le nuove direttive in vigore contestualmente all'attuale Codice dei contratti ed al Regolamento di attuazione? C'era bisogno di attendere quasi due anni per recepire le direttive senza alcun riordino delle attuali disposizioni legislative di settore?
Con lo stesso emendamento che, di fatto, spacchetta il decreto legislativo in due, è stato anche deciso di sopprimere dai principi e criteri direttivi specifici da utilizzare per la stesura del secondo decreto legislativo relativo al riordino della normativa, le lettere iii), lll) e mmm) relative:
- all'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- all'emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del nuovo codice;
- all'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2010, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;
Di notevole importanza, poi, il contenuto dell'emendamento al comma 3 dell'articolo 1 con cui viene precisato che "Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali".
In pratica, il primo decreto legislativo dovrebbe individuare anche le parti dell'attuale codice dei contratti e del Regolamento n. 207/2010 incompatibili con le direttive prevedendone (probabilmente) l'abrogazione.
Nello stesso nuovo comma 3 viene precisato che il secondo decreto legislativo dovrà disporre l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, del Regolamento n. 207/2010 e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. In definitiva con il secondo decreto legislativo sarà adottato il nuovo Codice dei contratti e saranno definitivamente abrogati l'attuale Codice dei Contratti ed il Regolamento n. 207/2010.
Per ultimo sempre nello stesso nuovo comma 3 viene precisato che sulla base del decreto legislativo recante il nuovo codice saranno emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
Con queste nuove indicazioni relative alla scomparsa del nuovo regolamento ed all'adozione di linee guida viene disposta la soppressione del comma 6 in cui si parlava del nuovo Regolamento.
In tutto ciò, noto come i relatori non abbiano minimamente dato riscontro alle perplessità espresse sul Dossier n. 92 della Camera dei Deputati del 30 luglio 2015 e relativo agli "Elementi di valutazione sulla qualità del testo" in cui, tra l'altro veniva precisato che "andrebbe valutata l'opportunità di valutare come si coordinino con tale divieto talune previsioni (per esempio quelle contenute nelle lettere n), ff), gg) e oo) ), che sembrano introdurre ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalle direttive ovvero che sembrano limitare la portata di talune disposizioni delle direttive medesime".
Sperando di fare cosa gradita, allego alla presente notizia il testo a fronte in cui nella prima colonna è riportato il DDL 3194 e nella seconda colonna lo stesso DDL con le modifiche introdotte dai relatori, in verità non ancora approvate.
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