Codice Identificativo Gara: Chiarimenti su tempistiche e modalità operative

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone ha pubblicato due comunicati, entrambi datati 13 luglio, che forniscono chiarime...

09/08/2016

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone ha pubblicato due comunicati, entrambi datati 13 luglio, che forniscono chiarimenti sulle varie tempistiche per la corretta acquisizione dei CIG (Codice Identificativo Gara) e sulle modalità operative per l’acquisizione dei medesimi, introducendo una voce in più tra le motivazioni obbligatorie per gli acquisiti effettuati nelle categorie merceologiche che prevedono il ricorso ai Soggetti aggregatori, aggiornando, di fatto le modalità operative dettate nel precedente Comunicato del 10 febbraio 2016.

In merito alle tempistiche per l’acquisizione del CIG, nel Comunicato del 13 luglio 2016 è precisato che le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo CIG, anche in modalità smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:

  1. per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione in GU, in modo che possa essere ivi riportato;
  2. per le gare che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
  3. per agli acquisiti effettuati senza le formalità di cui ai punti 1. e 2., il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici partecipanti (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine);
  4. per le gare di cui non è previsto l’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato.

Per quanto concerne, poi, le modalità operative per l’acquisizione del CIG, nel Comunicato del 13 luglio 2016 è precisato che:

  1. dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dPCM 24 dicembre 2015, i RUP delle Stazioni Appaltanti che intendono effettuare un nuovo affidamento pubblico, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, tramite la consueta procedura informatica di creazione della gara, se quest’ultima riguarda una delle categorie di cui all’art. 1 del Decreto stesso (farmaci, vaccini, stent, facility management immobili etc.) ovvero categoria merceologica differente.
  2. per affidamenti che non riguardano le categorie merceologiche in questione, è possibile procedere all’acquisizione del CIG con le consuete modalità selezionando la voce “altre categorie”.
  3. nel caso si selezionasse una categoria interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG, scegliendo una delle opzioni proposte nel seguito.
  4. le S.A. diverse da quelle di cui al successivo punto 5 del presente Comunicato, dovranno selezionare “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
  5. le SA di cui all’art. 9 co.3 del dl 66/14 e s.m. e i. (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale) e dal 9 agosto 2016 anche gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni (comuni, le province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, nonché loro consorzi e associazioni), che intendono procedere all’acquisizione di beni e servizi nelle categorie merceologiche e per importi massimi annuali a base d’asta superiori alle relative soglie elencate all’art. 1 del dPCM in premessa, dovranno selezionare “Acquisto espletato mediante adesione al contratto attivato dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“. Procederanno quindi all’acquisizione di un CIG derivato e dovranno dunque indicare il numero del CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile messa a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento.
  6. I soggetti aggregatori che intendono attivare un contratto quale convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile o espletare una gara su delega della SA, dovranno selezionare “Soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 125 del 10 febbraio 2016“, procedendo quindi all’acquisizione di un CIG padre secondo le consuete modalità. La SA delegante procederà successivamente all’acquisizione del CIG derivato; quest’ultimo corrisponderà all’intero importo della gara nel caso di gare su delega.
  7. le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM art.1, ma il cui importo non raggiunge le relative soglie annuali, dovranno selezionare “Soglie massime annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d’interesse“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità fino al raggiungimento di tale soglia di importo annuale.
  8. le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art.1, che non trovassero una iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare “Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
  9. le SA di cui al punto 5 che intendano realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art. 1, per rimporti inferiori alle eventuali franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i contratti attivi, che non consenta l’adesione alle iniziative del Soggetto aggregatore di riferimento o di Consip, dovranno selezionare “Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dai contratti attivi“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
  10. le SA di cui al punto 5 che nelle categorie di cui al dPCM in parola art. 1, intendano acquisire un CIG, anche in modalità smart, in data successiva all’avvio della procedura di gara, dovranno selezionare la voce ‘Acquisizione del CIG successiva all’avvio della procedura di gara’
  11. verrà realizzata a breve analoga procedura per l’acquisizione di smartCIG. Per ovvi motivi le dichiarazioni di cui sopra verranno richieste direttamente in fase di acquisizione dello smartCIG (a differenza dei CIG per i quali vengono richieste in fase di creazione gara).
  12. dalla data di entrata in vigore del dPCM 24 dicembre 2015 in premessa, non è più possibile acquisire smartCIG in carnet per nessuna categoria merceologica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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