Codice appalti: Variazioni percentuali materiali da costruzione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 di ieri 18 aprile è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2011 recante: "Ril...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 di ieri 18 aprile è stato pubblicato
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31
marzo 2011 recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009
e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento,
relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi.".
Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 9 aprile 2010 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2008, al decreto 30 aprile 2009 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2007, al decreto 24 luglio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2006 e 2007 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Con il decreto ministeriale 31 marzo 2011 in argomento viene rilevato che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2010, rispetto all'anno 2009, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.
Per quanto concerne le variazioni tra il 2009 ed il 2008 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% (a parte i geotessili, si tratta di variazioni negative) sono i seguenti:
Ricordiamo che:
Ricordiamo, anche, che, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253 comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2010, si fa riferimento:
Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 9 aprile 2010 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2008, al decreto 30 aprile 2009 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2007, al decreto 24 luglio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2006 e 2007 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Con il decreto ministeriale 31 marzo 2011 in argomento viene rilevato che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2010, rispetto all'anno 2009, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.
Per quanto concerne le variazioni tra il 2009 ed il 2008 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% (a parte i geotessili, si tratta di variazioni negative) sono i seguenti:
- Acciaio tondo per cemento armato - 26,09%;
- Rete elettrosaldata -21,54%;
- Laminati in acciaio profilati a freddo - 19,21%;
- Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore - 16,31%;
- Lamiere in acciaio "Corten" - 17,26%;
- Nastri in acciaio per barriere stradali - 15,16%;
- Travi laminate in acciaio - 17,97%;
- Binari ferroviari - 17,67%;
- Tubazione in PVC rigido -13,50%;
- Filo di rame conduttori - 20,32%;
- Profilati in rame - 20,13%;
- Geotessile tessuto non tessuto +11,78;
- Acciaio tondo per cemento armato + 27,50%;
- Rete elettrosaldata + 15,46%;
- Laminati in acciaio profilati a freddo + 22,01%;
- Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore +15,80%;
- Lamiere in acciaio "Corten" + 23,64%;
- Lamiere in acciaio zincate per lattoneria + 12,12%;
- Nastri in acciaio per barriere stradali + 10,83%;
- Gabbioni in ferro zincato + 11,28%;
- Filo di rame conduttori + 15,30;
- Travi laminate in acciaio + 14,68%;
- Tubazioni in ferro senza saldatura + 11,83%;
- Fibre in acciaio per rinforzo calcestruzzo + 17,66%;
- Cemento tipo 325 + 10,36%;
Ricordiamo che:
- con il precedente decreto ministeriale 9 aprile 2010 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2009 ed il 2008 una variazione percentuale superiore al 10%;
- con il precedente decreto ministeriale 30 aprile 2009 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2008 ed il 2007 una variazione percentuale superiore al 10%;
- con il precedente decreto ministeriale 24 luglio 2008 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2007 ed il 2006 una variazione percentuale superiore al 10%;
- con il precedente decreto ministeriale 2 gennaio 2008 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2006 ed il 2005 una variazione percentuale superiore al 10%;
- con il precedente decreto ministeriale 11 ottobre 2006 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2005 ed il 2004 una variazione percentuale superiore al 10%;
- con il precedente decreto ministeriale 30 giugno 2005 era stata effettuata la rilevazione delle variazioni percentuali relativi ai materiali da costruzione più significativi che avevano subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione percentuale superiore al 10%.
Ricordiamo, anche, che, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253 comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2010, si fa riferimento:
- ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nel decreto 31 marzo 2011, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;
- ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
A cura di Paolo
Oreto
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