Codice appalti: ancora modifiche nella Comunitaria 2009

Con un emendamento del Governo alle "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunit...

15/12/2009
Con un emendamento del Governo alle "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", già approvato dalla Camera dei deputati nei giorni scorsi si profilano nuove modifiche al Codice dei contratti.
Il Governo ha presentato, mercoledì scorso, quattro emendamenti presso la Commissione per le politiche dell’Unione europea del Senato che sta esaminando il disegno di legge comunitaria per il 2009, già approvato in prima lettura alla Camera dei deputati.
Uno dei quattro emendamenti e precisamente l’emendamento 22.0.18 contiene l’inserimento all’interno della legge comunitaria dell’articolo 22-bis che contiene importanti modifiche all’articolo 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti).

Con il citato articolo 22-bis viene sostituita e sdoppiata in lettera h) e lettera h-bis) integralmente la lettera h) del comma 1 dell’articolo 38. Ricordiamo che l’articolo 38 contiene, al comma 1 le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e che con la modifica introdotta, sono esclusi dalle gare:
  • i soggetti che non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti dalla legge o dal bando a pena di esclusione perché necessari all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di partecipazione, ovvero presentano documenti o dichiarazioni falsi;
  • i soggetti nei cui confronti risulta, dal casellario informatico presso l'Autorità, una iscrizione per omessa o falsa dichiarazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento o nel procedimento di rilascio della attestazione SOA. L'iscrizione è causa di esclusione se effettuata nei 365 giorni che precedono la data di pubblicazione del bando ovvero, nelle procedure senza bando, di invio dell'invito. L'Autorità, ricevute dalle stazioni appaltanti le segnalazioni di omesse o false dichiarazioni, ne ordina l'iscrizione nel casellario informatico se ritiene che le dichiarazioni siano state omesse o rese con dolo o siano gravemente colpevoli in considerazioni della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della omessa o falsa dichiarazione. L'iscrizione ha la durata di un anno, decorso il quale va cancellata e perde comunque efficacia.
A cura di Paolo Oreto
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