Codice appalti e Bandi-tipo: sospensione della Consultazione e legittimità dei bandi-tipo

Con uno scarno comunicato datato 30 settembre, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha sospeso la consultazione ...

02/10/2013
Con uno scarno comunicato datato 30 settembre, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha sospeso la consultazione on-line relativa ai “Bandi-tipo per i lavori pubblici”.
Il comunicato così recita: “Il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 25 settembre u.s., ha deliberato di sospendere la consultazione avente ad oggetto i bandi-tipo per i lavori pubblici in attesa di conoscere il quadro normativo che verrà a delinearsi in seguito al parere n. 3014 reso dal Consiglio di Stato in data 26 giugno 2013 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.

Certamente la sospensione della consultazione on-line avrebbe potuto essere più tempestiva e, se ha una ragione di essere, non si comprende il motivo per cui sia arrivata a tre mesi dalle criticità evidenziate dal parere del Consiglio di Stato n. 3014, del 26 giugno 2013; per altro cosa significa sospendere il 30 settembre una consultazione quando le osservazioni degli operatori del settore potevano essere fatte pervenire entro il 20 settembre. Forse sarebbe stato più giusto dire che la consultazione veniva annullata e che l’Autorità stessa ne avrebbe riproposto, successivamente alle determinazioni prese dal Govrno e dal Parlamento in merito all’atto di segnalazione del 26 settembre n. 3 relativo alle modifiche del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) e del Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 207/2010 che si rendono necessarie per superare gli elementi di criticità evidenziati dal Consiglio di Stato nel parere consultivo n. 3014, del 26 giugno 2013, con riferimento al sistema della qualificazione nel settore dei lavori.

Tutto fermo, dunque, per l’elaborazione di specifici modelli dei bandi tipo previsti dall’articolo 64, comma 4-bis del Codice dei contratti che, inserito dalla dal Decreto-legge n.70/2011 comvertito dalla legge n. 106/2011. In pratica sono oltre due anni che gli operatori del settore (pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti) attendono che l’Autorità approvi i bandi, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Dal 2011 ad oggi l’Autorità ha, parzialmente, ottemperato a quanto di sua competenza pubblicando il 10 ottobre 2012 la determinazione n. 4 recante “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” e precisando alla fine della determinazione stessa che “A seguito della approvazione del “bando-tipo”, l’Autorità procederà ad elaborare specifici bandi tipo distinti in base all’oggetto del contratto (lavori, servizi o forniture)”.
Successivamente, nel mese di luglio 2013, l’Autorità ha avviato una Consultazione on line sui “Bandi-Tipo per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari” per la quale i soggetti interessati avrebbero potuto far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 20 settembre 2013.

Di fatto, dunque, non abbiamo, ancora i bandi tipo previsti all’articolo 64, comma 4-bis del Codice dei contratti e le stazioni appaltanti devono arrangiarsi a definire autonomamente i bandi con buona pace della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 187 del 3 luglio 2013 depositata il 12 luglio 2013, ha, ha affrontato, fra l'altro, la questione della legittimità della adozione da parte degli enti territoriali di schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente in materia di contatti pubblici.
Nella sentenza in argomento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera a), della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 18 del 2012 nella parte in cui prevede che la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, possa adottare schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente.
I giudici costituzionali hanno ritenuto tale norma in contrasto con la previsione dell’art. 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti che attribuisce all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di approvare i bandi-tipo, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentite le categorie professionali.

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