Codice degli appalti e costo del personale negli appalti: La semplificazione (?) introdotta dal decreto-legge "Del fare"

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Cosiddetto “Del Fare”,...

06/09/2013
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Cosiddetto “Del Fare”, sono entrate in vigore alcune modifiche al Codice dei contratti e, riteniamo sarà oggetto di notevoli dibattiti quella relativa all’introduzione nell’articolo 82 (Criterio del prezzo più basso) del comma 3-bis il cui testo è il seguente: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il testo del comma inserito oggi è del tutto analogo al testo del comma 3-bis (L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) prima inserito nell’articolo 81 (Criteri per la scelta della migliore offerta) dal D.L. n. 70/2011 e, a distanza di qualche mese, abrogato dal D.L. 201/2011.

I testi dei due comma (quello inserito nel 2011 nell’art. 81 e quello inserito oggi nell’art. 82) sono del tutto simili e non possono che portare alla conclusione che si tratta di un intervento legislativo che puà essere definito ondivago ed altalenante e che potrebbe, anche, bloccare nuovamente e per qualche mese, come per altro si verificò nel 2011, il sistema degli appalti pubblici.
Volendo entrare nel dettaglio, le differenze sono le seguenti:
  • a) la collocazione del nuovo comma nell’articolo 82, rubricato “Criterio del prezzo più basso” a differenza della precedente collocazione nell’articolo 81, rubricato «Criteri per la scelta dell’offerta migliore»; quindi mentre nel 2011 la norma era riferita ad entrambi i criteri di aggiudicazione (sia del prezzo più basso che dell’offerta economicamente più vantaggiosa), oggi è riferita soltanto a quella del prezzo più basso;<//li>
  • b) all’inizio del comma la sostutuzione del “l’offerta migliore” con “il prezzo più basso”;
  • c) l’inserimento tra gli oneri non seggetti al ribasso anche “delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello”.
La differenza indicata alla lettera a) rende utilizzabile la novità della determinazione del prezzo più basso anche al netto del costo del personale soltanto quando viene utilizato il criterio del prezzo più basso; ma, a questo punto, non si comprende perché la tutela del costo del personale si dovrebbe avere soltanto per i contratti affidati con il criterio del prezzo più basso e non per quelli affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui la voce prezzo è, pur sempre, un elemento determinate anche in considerazione del fatto che la tutela dei lavoratori, sotto il duplice profilo della giusta retribuzione e della sicurezza e salute, è un valore costituzionalmente rilevante e irrinunciabile a prescindere dal criterio di aggiudicazione utilizzato.

Vale, anche, la pena osservare che già nel 2011, con il precedente comma 3-bis inserito nell’articolo 81, tutto il sistema degli appalti pubblici rimase bloccato per qualche mese. E della nuova norma si occuparono sia ITACA con le linee guida del 18 luglio 2011 (Costo del personale e sicurezza nella selezione delle offerte negli appalti) che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro» - Audizione del 29 settembre 2011) che cercarono di chiarire le confusioni generatesi.
Come già detto, già nel 2011, la norma sembrò inapplicabile e in dicembre dello stesso anno, il cosiddetto decreto salva-italia, ne decretò la soppressione.
Oggi, per iniziativa del recidivo deputato Cesare Damiano (già Ministro del Lavoro e autore del comma 3.bis inserito nell’articolo 81 nel 2011, illustrato in precedenza), la “nuova” disciplina è stata reiterata e crediamo che saranno ripproposte le stesse situazioni verificatesi nel 2011 con nuovi possibili blocchi del sistema degli appalti pubblici.

Sarebbe interessante conoscere sulla vicenda il pensioero delle associazioni datoriali e dei Consigli nazionali delle professioni interessate come soggetti principali dalla semplificazione (?) introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge “Del Fare”. Sembra uno scherzo ma è la verità: il comma 3-bis,è stato introdotto dall’articolo 32 del decreto-legge del fare rubricato “Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro”. Un plauso alla coerenza del legislatore che, ogni qual volta parla di semplificazioni, persevera nell’inserire, spesso, maggiori e inutili complicazioni.

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