Codice dei contratti 2021: buone intenzioni e pochi fatti
L'impasse normativa generata dallo Sblocca Cantieri che ha previsto il Regolamento unico e stoppato l'aggiornamento delle soft law del Codice dei contratti
Dalle parole ai fatti la strada non è mai breve. È spesso lunga e impegnativa, ma se il punto di arrivo è chiaro, è solo questione di tempo. Avremmo potuto interpretare in questo modo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quando nel suo primo Governo giallo-verde (M5S-Lega) parlò del Codice dei contratti.
Le buone intenzioni sul Codice dei contratti
Dichiarazioni che lasciarono intendere agli operatori del settore una decisa sterzata verso una decisione su cosa fare del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Dichiarazioni che, però, a distanza di 3 anni, due Governi Conte (M5S-Lega prima e M5S-PD dopo) e una pandemia, sono rimaste tali confermando quella che abbiamo già definito una liturgia dell'impotenza.
Che la riforma iniziata nel 2016 con la pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 non abbia mai avuto la possibilità di completarsi è ormai una storia nota a tutti. Ma non tutti sono a conoscenza dei problemi generati dagli interventi dei due citati Governi, che non hanno mai dato la sensazione di voler affrontare i problemi generati da una normativa monca, e delle responsabilità dei due Ministri che hanno condotto in questi ultimi anni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le problematiche mai affrontate sul Codice dei contratti
Entrando nel dettaglio, la riforma del 2016 non ha mai avuto modo di decollare perché non sono mai stati completati alcuni dei provvedimenti attuativi più importanti e non si è mai tracciata una strada su determinati argomenti. Ci riferiamo:
- al sistema di qualificazione delle imprese;
- alla necessità di chiarezza sull’appalto integrato;
- alle norme sul subappalto;
- al numero delle stazioni appaltanti;
- alla necessaria chiarezza sul ruolo dell’ANAC
Argomenti che avrebbero dato una fisionomia chiara al Codice dei contratti e a cascata portato alla definizione del Regolamento attuativo che nel frattempo è stato previsto in sostituzione della soft law.
Che fine ha fatto il Regolamento unico?
Nell'ultimo anno ci siamo chiesti più di una volta "che fine ha fatto il regolamento unico previsto dal Decreto Sblocca Cantieri?". La risposta è semplice: come si può predisporre un Regolamento unico che possa sostituire la soft law, se la norma di rango primario viene continuamente modificata, sospesa e ancora modificata?
Il Regolamento unico, infatti, è approvato con Decreto del Presidente della Repubblica che necessita di una quantità di atti propedeutici e, quindi, tempi tecnici non inferiore a 6 mesi, che renderebbero problematica un’approvazione dello stesso senza che sia stata definita prima la norma primaria.
È questa la motivazione per cui l’ultima versione del Regolamento attuativo datata 16 luglio 2020 predisposta dalla Commissione Greco non ha fatto ulteriori passi avanti e difficilmente ne farà.
Un Regolamento unico nato vecchio e non pubblicabile
Come previsto dal Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri), il nuovo Regolamento unico avrebbe dovuto essere pubblicato entro metà dicembre 2019. Ma l'ultima versione approvata è ormai completamente disallineata rispetto ad un Codice dei contratti che nel frattempo è stato rimaneggiato più volte. Con la conseguenza che non potendo né stare dietro né modificare la norma di rango primario, si è preferita la strada del dimenticatoio.
Considerato pure che la norma primaria non ha assunto ancora una sua struttura compiuta e definitiva, né ci sono indicazioni sulle intenzioni della strada da percorrere (oltre alle recenti difficoltà di un Governo ormai arrivato al capolinea), è ormai chiara la preferenza verso un continuo commissariamento delle opere che così potranno essere portate avanti in deroga al Codice dei contratti.
Le soluzioni temporanee che hanno ingigantito i problemi
La scelta di non affrontare i problemi strutturali del Codice dei contratti e rimandare al domani ogni soluzione ha incancrenito i problemi di un settore sempre più vittima di una normativa instabile e priva di bussola.
Da sottolineare il controsenso relativo allo Sblocca Cantieri. L'art. 1 del D.L. n. 32/2019 ha rinviato le norme relative:
- alle aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- al divieto di appalto integrato;
- all’albo dei commissari di gara;
e per gli anni 2019, 2020 e 2021 ha introdotto alcune semplificazioni che sarebbero state compatibili con le soft law. Ma la previsione contenuta dello stesso articolo 1 di un Regolamento unico in sostituzione della soft law ha messo un stop all'aggiornamento delle soft law stesse. Un paradosso e controsenso normativo incredibile!
Le domande
In riferimento all'art. 1, comma 2 dello Sblocca Cantieri è stato previsto che “Entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa”.
È lecito porsi qualche domanda: "Cosa avrebbe dovuto fare il nuovo Regolamento in sostituzione della soft law? Avrebbe dovuto tenere conto delle sospensioni e delle soluzioni a tempo previste da norme in vigore o avrebbe dovuto ipotizzare quello che ancora non si sa?
A cura di Arch. Paolo Oreto
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