Codice dei contratti: Dall’ANAC richieste di modifica al Rating di impresa
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in riferimento all’articolo 83 comma 10 del nuovo Codice dei contratti con cui è istituito il sistema di rating d...
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in riferimento all’articolo 83 comma 10 del nuovo Codice dei contratti con cui è istituito il sistema di rating di impresa, ha inviato il 2 febbraio al Governo e al Parlamento un Atto di segnalazione con cui propone alcuni correttivi al D.Lgs. n. 50/2016. Ricordiamo che l’ANAC, in adempimento al disposto del citato articolo 83, comma 10, aveva avviato una serie di attività propedeutiche alla costituzione del suddetto sistema; in particolare, l’ANAC aveva predisposto un documento che è stato posto in consultazione dal 10 al 27 giugno 2016. Ale citato documento erano pervenute numerose osservazioni, dalle quali sono risultate confermate una serie di difficoltà applicative della norma. Per ricevere ulteriori indicazioni su come superare tali criticità si è svolta, il 30 settembre 2016, una riunione tecnica con rappresentanti delle imprese ed esperti giuridici in materia, che hanno inviato contributi scritti. Successivamente, il 6 ottobre 2016, si è svolto un incontro con esperti economisti che hanno analizzato, tra l’altro, le modalità applicative del rating in realtà estere e nazionali. Nella segnalazione inviata al Governo ed al Parlamento l’ANAC precisa che:
- il rating di impresa occupa un ruolo chiave nel processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici: esso è infatti finalizzato a valutare, valorizzare e di riflesso promuovere la performance contrattuale degli operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici e il conseguente efficientamento del mercato di riferimento. Si tratta di obiettivi raggiungibili attraverso la selezione dei più affidabili e corretti perfomer cui garantire l’accesso alla gara proprio tramite il più idoneo utilizzo del rating di impresa, garantendo, in tal modo, qualità, rispetto dei tempi e dei costi in fase esecutiva. Per l’incremento del tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, infatti, è parimenti rilevante l’abbattimento non solo dei costi di transazione connessi all’affidamento del contratto ma anche di quelli per l’appunto connessi all’esecuzione dell’accordo;
- il rating d’impresa, ai sensi dell’art.84, co.4, del Codice, si inserisce quale, quarto pilastro fondamentale, tra gli elementi su cui si è tradizionalmente basato il sistema di qualificazione, venendo giustapposto ai requisiti di moralità di cui all’art. 80, alla capacità tecnico-professionale ed economico-organizzativo di cui all’art. 83 e alla certificazione di qualità.
Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto anche dell’esigenza di evitare qualunque possibile distonia con il divieto di gold plating, l’ANAC ritiene che l’attuale quadro normativo non consenta la costruzione di un sistema di rating d’impresa di semplice e certa applicazione, coerente con la ratio dell’istituto e capace di incrementare il tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, garantendo qualità delle prestazioni, rispetto dei tempi e dei costi, in fase esecutiva.
L’ANAC, pertanto, esprime piena convinzione che un sistema di rating d’impresa come quello attualmente disciplinato debba essere rivisto in considerazione:
- dell’attuale esclusivo collegamento di quest’ultimo alla qualificazione, in luogo del più opportuno suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta qualitativa;
- della sua strutturazione, basata su elementi che non possono essere ritenuti, in alcuni casi, chiari indici di past performance, e che, peraltro, recano con sé un aggravio di oneri amministrativi e burocratici al sistema nel suo complesso (imprese, amministrazioni e Autorità);
- della necessità di coordinarlo correttamente con il diverso istituto del rating di legalità,che presentaprecisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione.
Nace, quindi, l’esigenza di rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa avendo come obiettivo di individuarne pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell’impresa esecutrice.
Più dettagli nella versione integrale dell’atto di segnalazione che viene concluso con la necessità di un intervento di modifica alle disposizioni di cui agli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Atto di segnalazione 1 febbraio 2017, n. 2Link Correlati
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