Codice dei contratti: Dov’è il tappo?
Mentre le Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati (VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) e del Senato (8a – Lavori pubblici, Comunicazion...
Mentre le Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati (VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) e del Senato (8a – Lavori pubblici, Comunicazioni) si riuniranno separatamente e non congiuntamente entrambe mercoledì 24 gennaio per esprimere il proprio parere su due provvedimenti previsti dal Codice dei contratti e precisamente:
- lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture:
- lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico,
non possiamo fare a meno di notare come il tappo sui provvedimenti attuativi già previsposti si genera a valle dei parere di Consiglio di Stato; osserviamo, infatti, per esempio, che:
- per quanto concerne il decreto del Ministero delle infrastrutture relativo sulla Programmazione triennale dei lavori pubblici e sul programma biennale per servizi e forniture ex art. 21, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, dopo il parere del Consiglio di stato n. 1806 del 27/7/2017 (leggi notizia) a distanza di quasi 6 mesi dal parere stesso, non è stato predisposto il decreto definitivo;
- per quanto concerne il decreto del Ministero dello sviluppo economico sul Regolamento sulle polizze tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9, e 104, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, dopo il parere del Consiglio di stato n. 1665 del 12/7/2017, a distanza di oltre 6 mesi dal parere stesso, non è stato predisposto il decreto definitivo;
- per quanto concerne le linee guida n. 5 dell’ANAC sui Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, dopo il parere del Consiglio di stato n. 2163 del 19/10/2017 (leggi notizia) a distanza di oltre 3 mesi dal parere stesso, non sono state predisposte le linee guida definitive;
- per quanto concerne le linee guida n. 6 dell’ANAC sulla Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, dopo il parere del Consiglio di stato n. 2042 del 25/9/2017 (leggi notizia) a distanza di quasi 4 mesi dal parere stesso, non sono state predisposte le linee guida definitive;
- per quanto concerne le linee guida n. 7 dell’ANAC sulla Iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, dopo il parere del Consiglio di stato n. 1940 del 5/9/2017 (leggi notizia) a distanza di quasi 5 mesi dal parere stesso, non sono state predisposte le linee guida definitive;
- per quanto concerne le linee guida dell’ANAC sui Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici, dopo il parere del Consiglio di stato n. 2163 del 19/10/2017 (leggi notizia) a distanza di oltre 3 mesi dal parere stesso, non sono state predisposte le linee guida definitive.
I sei esempi sopra evidenziati servono per far capire che i ritardi non sono legati all’ANAC o ad un ministero in particolare ma hanno qualcosa che non è legato agli stessi e che potrebbe essere riferibile alle difficoltà riscontrate nell’aggiornare i provvedimenti ai pareri del Consiglio di Stato che, in quasi tutti i casi, pur essendo positivi evidenziano osservazioni e condizioni tali da dover predisporre nuovamente i provvedimenti stessi.
Non si comprenderebbero, altrimenti i ritardi da tre mesi in su in provvedimenti che, in certi casi, sono di poche pagine.
Tutto ciò, ovviamente, per i provvedimenti già avviati e per i quali si spera che si possa giungere a risultati concreti nel più breve tempo possibile anche se, come nel caso del dm sul regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture tale speranza resterà vana in quanto alla scorsa riunione dell’VIII Commissione Ambiente della Camera è stato fatto presente che la Commissione non potrà esprimersi se non dopo un ulteriore parere del Consiglio di Stato. Ma che ne sarà per i provvedimenti per i quali occorre, ancora oggi a distanza di quasi due anni, dare l’avvio?
È questa la soft law sbandierata come l’uovo di colombo? Forse, se non sarà trovata un’altra soluzione alla stasi in atto sui provvedimenti attuativi, ci accorgeremo ad aprile del 2020, a distanza di 4 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, che il tempo di 4 anni trascorso (dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006) per avere il Regolamento 207/2010 (hard law) diventerà di gran lunga inferiore al tempo che trascorrerà per portare a regime questo Codice dei contratti.
Con buona pace di tutti coloro che hanno sbandierato la soft law come la panacea di ogni male e che oggi si ritrovano non più con un unico Regolamento attuativo ma con un innumerevole numero di provvedimenti per ognuno dei quali occorre procedere a tutti i passaggi (Consiglio di Stato, Conferenza unificata, Commissioni parlamentari) previsti; con i passaggi che si moltiplicano per il numero dei provvedimenti previsti.
A cura di arch. Paolo Oreto
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