Codice dei contratti: E' in vigore da oggi il Nuovo Regolamento funzione consultiva dell’ANAC
Da oggi non sarà più possibile per gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici rivolgersi all’ANAC per un’eventual...
Da oggi non sarà più possibile per gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici rivolgersi all’ANAC per un’eventuale richiesta di parere.
È in vigore, appunto da oggi 4 gennaio 2019, la Delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102 recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso.” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 20 dicembre 2018 che sostituisce da oggi il Regolamento della stessa Autorità datato 20 luglio 2016 precedentemente vigente.
Nel nuovo Regolamento è stabilito che l'ANAC svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1. L'attività consultiva è esercitata:
- a) nei casi indicati nell’art. 1, comma 2, lettere d) ed e) , della legge n. 190/2012 e nell’art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 39/2013;
- b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1 del provevdimento.
Nelle premesse al provvedimento è precisato che l’adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici, nonché in tema di prevenzione della corruzione, richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore - fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 - costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell’Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l’attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza.
Possono rivolgere richiesta di parere all'Autorità:
- a) per i pareri previsti all’art. 1, comma 2, lettera d) , della legge n. 190 del 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione;
- b) per i pareri previsti all’art. 1, comma 2, lettera e) , della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
- c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, comma 16 -ter , del decreto legislativo n. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 che intendano conferire un incarico;
- d) per i pareri previsti dall’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 2013, i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto;
- e) sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lettere a) , b) e c) , i soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, comma 1, lettera o), del codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
Come già detto, differentemente dal precedente Regolamento del 20 luglio 2016 non potranno più rivolgersi all’Anac, dal 4 gennaio 2019, per una richiesta di parere, gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici.
Nella delibera è precisato che la richiesta di parere è trasmessa all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta ed è aggiunto che è possibile utilizzare il modulo allegato al regolamento stesso di cui in verità non c’è traccia nella delibera stessa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Il provvedimento contiene, poi, alcuni articoli in merito alla “Inammissibilità della richiesta”, alla “Archiviazione della richiesta”, alla “Istruttoria e adozione del parere” ed alla “Pubblicità” mentre nulla viene detto in merito ai tempi a disposizione dell’ANAC per esprimere il proprio parere se non che l’attività istruttoria deve essere svolta, di norma, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.
In allegato la delibera 21 dicembre 2018, n. 1102 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Delibera 21 novembre 2018, n. 1102IL NOTIZIOMETRO