Codice dei contratti: Il nuovo testo del correttivo posto in consultazione
Con un comunicato di venerdì 17 febbraio, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato s...
Con un comunicato di venerdì 17 febbraio, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato sulla homepage la notizia della consultazione sul provvedimento correttivo al codice dei contratti precisando, anche, che la consultazione si concluderà il prossimo 22 febbraio 2017. Restano soltanto tre giorni alle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo sul Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per fornire i propri contributi sul testo.
La prima novità del testo allegato alla consultazione sta nel fatto che si tratta non del classico decreto correttivo come quello della versione del 9 febbraio ma dell'intero codice dei contratti in cui sono evidenziate in grassetto le modifiche apportate dal correttivo. Abbiamo ritenuto utile confrontare questo testo fornito dal DAGL sia con il testo predisposto in riferimento al correttivo del 9 febbraio sia con il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con la tecnica del testo a fronte in tre colonne. Tale analisi ha messo in evidenza che il testo messo in consultazione è del tutto simile a quello del 9 febbraio ed, anche, che si tratta sempre di circa 250 correzioni.
Da una rapida lettura è possibile affermare che la bozza messa in consultazione conferma tutto l’impianto correttivo contenuto nella versione del 9 febbraio con le conferme:
- delle modifiche al subappalto;
- della possibilità di appalto integrato su progetto definitivo che potrà essere utilizzato in caso di appalti a prevalente contenuto tecnologico, nelle urgenze. e per i lavori di manutenzione fino all'arrivo del decreto che introdurrà una nuova forma di progettazione semplificata per questo tipo di interventi;
- dell’obbligo relativo all’utilizzazione del decreto parametri per la definizione dei compensi professionali;
- dell'estensione a 10 anni del periodo base per le imprese al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione e il rating di reputazione rilasciato dall'Anac su base volontaria;
- del soccorso istruttorio gratuito;
- della semplificazione dell'appalto per le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri,
mentre, si differenzia dalla precedente per:
- l’inserimento nell’articolo 46 del codice del comma 2-bis con cui vengono salvati i soggetti che alla data di entrata in vigore del codice svolgevano la funzione di direttore tecnico e che erano in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale;
- sul subappalto sono confermate le anticipazioni contenute nel correttivo del 9 febbraio con la quota subappaltabile della categoria prevalente fissata nella misura del 30%; nella versione messa in consultazione vengono introdotte alcune modifiche che consentono all’amministrazione di decidere se conoscere i nominativi della terna dei subappaltatori in sede di offerta qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara;
- relativamente alle procedure di aggiudicazione del contraente di cui all’articolo 195, è stato modificato la soglia per l’affidameneto a contraente generale che passa da 15 a 150 milioni; ovviamente si era trattato di un refuso perché si trattava di n limite troppo basso che avrebbe consentito la scappatoia del contraente generale al divieto di appalto integrato;
- all’articolo 21 relativo al programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici è stato introdotto il comma 8-bis in cui è precisato che il programma degli acquisti e la programmazione dei lavori pubblici non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
- con la modifica della lettera b) del comma 6 dell’articolo 26 relativo alla Verifica preventiva della progettazione è stata cancellata la possibilità di affidare la validazione dei progetti soprasoglia anche alle strutture interne;
- relativamente alle procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori contenute nell’articolo 27 è modificato il comma 1-bis in modo tale che sia possibile continuare a ritenere validi i pareri già acquisiti nel caso in cui l'appalto si basi su progetti con pareri scaduti, introducendo, però, un limite, comunque, non superiore a 5 anni;
- salta al comma 3 dell’articolo 27 il termine di 60 giorni entro il quale la Pubblica amministrazione e gli enti gestori avrebbero avuto l'obbligo di pronunciarsi sul progetto di fattibilità in conferenza di servizi;
- con le modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 102, per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.
A cura di Paolo Oreto
Documenti Allegati
Testo a fronte d.lgs. n. 50/2016 3 colonne Testo correttivo posto in consultazioneLink Correlati
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