Codice dei contratti: In Gazzetta i contratti tipo per le garanzie fideiussorie
Sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 genn...
Sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che entrerà in vigore il 25 aprile 2018.
Con il decreto si aggiunge un altro tassello ai tanti del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 dando attuazione agli articoli 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice e vengono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del Codice stesso.
Il decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del provvedimento stesso (25/4/2018) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
All’articolo 1 del provvedimento è precisato che:
- le garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore;
- le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito;
- le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’«Allegato A - Schemi Tipo», al decreto stesso.
L’allegato A al decreto contiene:
- la normativa di riferimento per le garanzie fidejussorie;
- le definizioni
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria provvisoria nel caso di Lavori, servizi e forniture
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti nel caso di Lavori, servizi e forniture;
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva nel caso di Lavori, servizi e forniture;
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti nel caso di Lavori, servizi e forniture;
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per l’anticipazione (Lavori);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti (Lavori);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la rata di saldo (Lavori, Servizi e Forniture);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti (Lavori, Servizi e Forniture);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la risoluzione (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria di buon adempimento (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara);
- lo schema tipo per la Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara);
L’allegato B al decreto contiene, poi,
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016;
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;
- le schede tecniche relative all’Atto di fideiussione (se Garante Banca o Intermediario finanziario) e la Polizza fideiussoria (se Garante Impresa di assicurazione) ai sensi dell’art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
In allegato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31
A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Decreto 19 gennaio 2018, n. 31Link Correlati
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