Codice dei contratti: In Gazzetta il Regolamento ANAC pareri precontenzioso

Sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019 è stata pubblicata la Delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 recante “Regolamento in materia di pareri di pre...

28/01/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019 è stata pubblicata la Delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 recante “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che entrerà in vigore il 10 febbraio 2019”.

Il nuovo Regolamento fa seguito alla Delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102 recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso” entrato già in vigore il 4 gennaio 2019.

Con il nuovo regolamento adottato, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 211, comma 1- quater del Codice dei contratti, l’ANAC, con i seguenti 15 articoli:

  • art. 1 - Definizioni
  • art. 2 - Oggetto
  • art. 3 - Soggetti richiedenti
  • art. 4 - Modalità di presentazione dell’istanza singola
  • art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza congiunta
  • art. 6 - Ordine di trattazione delle istanze
  • art. 7 - Inammissibilità e improcedibilità delle istanze
  • art. 8 - Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità
  • art. 9 - Istruttoria
  • art. 10 - Approvazione del parere
  • art. 11 - Procedura semplificata
  • art. 12 - Comunicazioni e pubblicità
  • art. 13 - Ageguamento al parere
  • art. 14 - Disciplina transitoria
  • art. 15 - Entrata in vigore.

Come precisato all’articolo 211, comma 1 del Codice dei contratti, l’istanza può essere presentata dalla stazione appaltante o da una o più delle altre parti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. L’ANAC deve esprime il proprio parere, previo contraddittorio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito mentre quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.

In ogni caso l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al regolamento stesso e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile; l’istanza deve contenere una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, deve identificare i vizi dell’atto contestato e deve illustrare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.

Peccato, però, che al Regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale non ci sia allegato alcun modulo e che nel sito dell’ANAC non vi sia traccia della delibera 9 gennaio 2019, n. 10 e, quindi, del modulo allegato alla stessa.

Così come disposto, poi, ai commi 1-bis ed 1-ter dell’articolo 211 del Codice dei contratti l’Anac:

  • è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in mate-ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  • se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati.

Così come disposto all’articolo 11 del Regolamento di cui alla delibera anac 9 gennaio 2019, n. 10, un eventuale parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.

Ricordiamo, per ultimo che in riferimento al Regolamento di cui alla  delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102 l’Anac svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 (vedi precedente articolo).

In allegato sia la Delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 che la Delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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