Codice dei contratti: Le richieste di Anaepa sul correttivo posto in consultazione
Sul correttivo del Codice di contratti interviene l’Associazione nazionale artigiani dell’edilizia dei decoratori, dei pittori ed attività affini (Anaepa) se...
Sul correttivo del Codice di contratti interviene l’Associazione nazionale artigiani dell’edilizia dei decoratori, dei pittori ed attività affini (Anaepa) segnalando che tra le richieste di modifica segnalate e accolte già nella prima stesura del correttivo, c’è la possibilità di utilizzare gli ultimi dieci anni per la qualificazione Soa e non già gli ultimi 5, una misura importante per le imprese dell’edilizia alla luce del perdurare della crisi strutturale che ha colpito il settore dimezzando i lavori e fatturato delle imprese.
Anaepa precisa, poi, che nella consultazione conclusasi il 22 febbraio scorso,unitamente alla Confederazione, ha presentato una serie di richieste di modifica tra le quali quelle relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, ai criteri di aggiudicazione dell’appalto, al subappalto e ai CAM.
Anaepa propone l’abolizione dell’obbligatorietà della certificazione SOA per lavori al di sotto di 500.000 euro necessaria per favorire il miglioramento dell’accesso delle micro e piccole imprese nel mercato pubblico e propone, altresì, l’eliminazione della verifica triennale che risulta essere un mero controllo documentale ed, in ogni caso, una netta riduzione delle tariffe di attestazione.
In materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto, Anaepa indica la soglia di 2.500.000 euro per l’utilizzo del criterio del prezzo più basso che, rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risulta meno oneroso e complesso per le piccole imprese. Ai fini della valutazione delle offerte, nei casi in cui si debba procedere con il criterio di aggiudicazione dell’OEPV viene chiesto la possibiità di distinguere i criteri in termini di “qualità dell’opera” e “qualità dell’operatore economico”.
In materia di subappalto, Anaepa suggerisce l’elimibnazione della previsione che limita l'eventuale subappalto massimo al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture dei lavori della categoria prevalente. ANAEPA evidenzia, infine, la criticità relativa all’indicazione della terna di nominativi di subappaltatori per le MPMI: l’obbligo limita fortemente le scelte degli imprenditori che, soltanto in fase di esecuzione dell’appalto, hanno gli elementi per decidere di affidare l’esecuzione di una parte del contratto ad un subappaltatore, e ciò in base alle esigenze concrete del cantiere.
Sempre al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese Anaepa chiede l’applicazione dei CAM per gli appalti sopra soglia comunitaria, nella misura massima del 50% dei bandi e soprattutto l’abrogazione della lettera che prevede l’applicazione dei CAM in edilizia. Dal 13 febbraio 2017 è infatti obbligatoria l’inclusione dei nuovi criteri minimi ambientali CAM da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara, criteri che rendono ancor più inaccessibile per le imprese il mercato degli appalti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Correttivo Codice dei contratti in consultazione Testo a fronte d.lgs. n. 50/2016 3 colonneLink Correlati
Speciale Codice AppaltiIL NOTIZIOMETRO