Codice dei contratti: Nel Decreto Semplificazioni le nuove regole per i contratti sotto soglia

Il decreto-legge Semplificazioni contiene all’articolo 1 le nuove regole per i contratti sotto soglia in vigore sino al 31 luglio 2021 e, quindi, a tempo

di Redazione tecnica - 07/07/2020

L’intero Titolo I del Decreto-legge sulle Semplificazioni approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri di stanotte (leggi articolo) contiene all’articolo 1 le nuove regole per i contratti sotto soglia in vigore sino al 31 luglio 2021 e, quindi, a tempo.

Modifiche non definitive al Codice dei contratti

Non si tratta, quindi, di modifiche definitive al Codice dei contratti ma, ancora una volta, di modifiche provvisorie che, appunto, cesseranno.

Per quanto concerne i sistemi di aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo al di sotto della soglia comunitaria sono previste soltanto due modalità con deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti e con la conseguente applicabilità delle altre norme dello stesso codice e, in particolare, dell’articolo 36, comma 1, il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Il primo comma dell’articolo 30 prevede in particolare che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice codice dei contratti garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Le nuove modalità di affidamento contenute nel comma 2

Una prima modalità (comma 2, lett. a) è l’affidamento diretto e la seconda (comma 2, lett, b), applicabile fino alle soglie comunitarie (che per gli appalti di lavori superano i 5 milioni di euro), è costituita dalla procedura negoziata con consultazione di un numero variabile di operatori a seconda del valore dell’appalto. La disciplina vigente (art. 36 - più volte modificato negli ultimi, dapprima dalla legge di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri) prevede 5 soglie differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: a) fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; b) tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque  operatori; c) per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell’articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; d) per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta (art. 60).

L’articolo 1, quindi, della nuova norma sugli affidamenti utilizza l’affidamento diretto per servizi, lavori e forniture fino ad una soglia più elevata di quella attualmente vigente (40.000 euro) e l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In particolari, per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro la consultazione riguarda almeno cinque operatori. Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro la consultazione deve riguardare almeno dieci operatori e quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

I contenuti del primo comma

Il primo comma precisa che le disposizioni dell’articolo si applicano solo qualora l’atto di avvio della procedura di affidamento ovvero la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Al fine di accelerare i tempi di apertura dei cantieri, si prevede ancora che in tali casi l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento per le ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), e di quattro mesi per le ipotesi di cui alla lettera b). Il mancato rispetto del termine in questione, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto, in quanto condotte omissive non giustificate dalla sospensione della procedura per atti dell’autorità giudiziaria, vengono valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante.

I contenuti del terzo comma

Il terzo comma precisa che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, sotto un profilo contenutistico, gli elementi descritti all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, quindi, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nello stesso comma 3 è, anche, precisato che il sistema di aggiudicazione è quello del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I contenuti del quarto comma

Il quarto comma prevede che la stazione appaltante non possa chiedere le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. In ogni caso, nelle ipotesi in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

In allegato il testo del decreto-legge “Semplificazioni”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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