Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: Il calcolo automatico delle nuove soglie di anomalia 2019
Il file Excel per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del Codice dei contratti dopo lo Sblocca Cantieri
Con l'entrata in vigore della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri) sono state introdotte importanti modifiche agli articoli 36 e 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
Entrando nel dettaglio, con l’articolo 36 rubricato "contratti sotto soglia" sono state riscritte le norme per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, mentre con le modifiche all'articolo 97 rubricato "offerte anormalmente basse" sono stati rivisti i criteri per il calcolo della soglia di anomalia.
Tralasciando gli affidamenti di lavori al di sotto di 1.000.000 di euro, per i quali trovano applicazione l’affidamento diretto e le procedure negoziate più dettagliatamente individuate alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 2 del citato articolo 36, poniamo la nostra attenzione sugli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro descritti alla lettera d) del già citato comma 2.
Per tali affidamenti, così come previsto al comma 9-bis dell'articolo 36, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione, discrezionalmente, sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante ricorso alla procedura aperta con la precisazione che nel caso di minor prezzo occorre prevedere, nel bando di gara, l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis dell’articolo 97 rubricato “offerte anormalmente basse” del Codice dei contratti.
Una prima precisazione. Le dizioni “minor prezzo”, utilizzata all’articolo 36, comma 9-bis, e “prezzo più basso”, prevista all’articolo 97, commi 2 e 2-bis, sono le stesse in quanto in entrambi i casi non definiscono il prezzo più basso in assoluto ma il minor prezzo scaturente dopo aver scartato le offerte anormalmente basse.
I citati commi 2 e 2-bis dell’articolo 97 del Codice dei contratti definiscono il calcolo dell’anomalia nei seguenti casi:
- numero di offerte pari o superiori a 15;
- numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica pari o inferiore a 0,15;
- numero di offerte inferiori a 15 con rapporto tra scarto quadratico medio aritmetico e media aritmetica superiore a 0,15.
I tre casi contenuti il primo nel comma 2 ed il secondo ed il terzo nel comma 2-bis hanno una parte identica rilevabile nelle lettere a) e b) dei citati commi 2 e 2-bis mentre hanno calcoli diversi meglio specificati nei nostri precedenti articoli relativi al caso 1, al caso 2 ed al caso 3.
Pensando di fare cosa gradita abbiamo predisposto un foglio di calcolo in excel in cui non è necessario definire prima il numero delle imprese (se ne possono inserire sino a 500) perché il programma, in funzione dei dati inseriti, si incanalerà automaticamente in uno dei tre casi indicati.
I dati da inserire sono, poi, evidenziati in celle colorate in verde mentre tutte le altre celle dove non occorre alcun intervento manuale sono colorate in rosso.
Il programma, in automatico, effettua il taglio delle ali ed, in funzione del numero di offerte inserite, effettua tutti i calcoli per trovare, nel rispetto dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 97 del Codice dei contratti, le offerte al di sopra della soglia di anomalia.
In allegato il programma del tutto libero.
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A cura di Arch. Paolo Oreto
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