Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: buon lavoro Presidente Cantone!
Basta leggere attentamente il testo del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con tutti i provvedimenenti successivi e, quindi, anche c...
Basta leggere attentamente il testo del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con tutti i provvedimenenti successivi e, quindi, anche con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 per capire che per l’ANAC si prospetta tanto lavoro a cui l’alacre e puntuale Presidente Cantone, siamo certi, non vorrà sottrarsi.
Certo a caldo le Sue dichiarazioni lasciavano intendere che con l’entrata in vigore del decreto legge l’ANAC si sarebbe fermata anche con l’aggiornamento delle linee guida in corso ma siamo certi che si tratta soltanto di un’intenzione che non è supportata né dalla norma né, tantomeno, dalla sensibilità e puntualità che gli riconosciamo. Spieghiamo, qui di seguito, le ragioni che, a nostro avviso, ci spingono a credere che il lavoro del Presidente Cantone e dell’ANAC continuerà ancora per lo meno sino a quando il Governo non cambierà, se mai lo cambierà, un decreto-legge che crediamo faccia acqua da più parti.
Il testo del comma 2 dell’articolo 213 del Codice dei contratti non è stato sottoposto ad alcuna modifica, integrazione o abrogazione e, quindi, è, a tutt’oggi in vigore; ciò val quanto dire non soltanto che l’ANAC potrà predisporre linee guida , bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati ma, anche, che è legittimata e, forse, anche, obbligata ad aggiornare tutti quei provvedimenti che sono stati emanati in riferimento al citato comma 2 dell’art. 213 in riferimento alle nuove indicazioni dettate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Ci riferiamo alle:
- linee guida n. 1 relative agli Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017;
- linee guida n. 2 relative all'Offerta economicamente più vantaggiosa;
- linee guida n. 8 relative al Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.
- linee guida n. 10 relative all'Affidamento del servizio di vigilanza privata;
- linee guida n. 12 recanti Affidamento dei servizi legali;
- linee guida n. 13 recanti La disciplina delle clausole sociali;
- linee guida n. 14 recanti Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato.
Ai precedenti provvedimenti si aggiungono, poi, quelli puntualmente previsti nell’articolato del Codice che non vengono minimamente citati nell’articolo 216, comma 27-octies e che, quindi, sembra che non rientrino nel Regolamento unico definito nel primo periodo del citato comma 27-octies; si tratta:
- delle linee guida n. 5 recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- delle linee guida n. 6 recanti Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017;
- delle linee guida n. 7 recanti Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016;
- delle linee guida n. 11 recanti Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea;
- della delibera Anac 18 luglio 2018, n. 648 contenente, come disposto all’art. 78, comma 1 del Codice istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari;
- della delibera ANAC 1 febbraio 2019, n. 48, contenente, come disposto all’art. 209, comma 13 del Codice con cui vengono disciplinate le modalità informatiche e telematiche deposito del lodo presso la Camera arbitrale;
- della delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10, contenente, come disposto all’art. 211 del Codice, il Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso;
- della delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 264, contenente, come disposto dall’art. 213, comma 8 del Codice, il Provvedimento ANAC per far confluire i dati sugli appalti nella Banca dati unica gestita dall'Autorità;
- della delibera ANAC 6 giugno 2018, contenente, come disposto dall’art. 213, comma 10 del Codice il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Diversa la posizione, invece, dei seguenti provvedimenti dell’ANAC che, pur essendo, ancora oggi, in vigore lo saranno a tempo sino a 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; si tratta:
- delle linee guida n. 3, di cui all’articolo 31, comma 5 del Codice dei contratti, recanti recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- delle linee guida n. 4, di cui all’articolo 36, comma 7 del Codice dei contratti, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
In pratica, dunque, dei molteplici provvedimenti emanati in questi 3 anni dall’ANAC gli unici che, in questo momento, risentiranno del decreto.legge 18 aprile 2019, n. 32 saranno soltanto le linee guida nn. 3 e 4 che, comunque, restano efficaci sino all’entrata in vigore di un “Regolamento unico” che abbiamo battezzato in un precedente articolo un “non Regolamento non unico” per i motivi che nell’articolo stesso abbiamo enunciato (leggi articolo).
A nostro avviso, in questo momento, dunque, nessuna limitazione all’operato dell’ANAC che potrà continuare, ai sensi dell’articolo 216, comma 27-octies, il proprio lavoro aggiornando, ove ritenuto opportuno, i provvedimenti in vigore alle nuove norme dettate dal d.l. 32/2019 o emanando i provvedimenti che alla data di entrata in vigore erano in itinere.
Buon lavoro Presidente Cantone!
A cura di arch. Paolo Oreto
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