Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: è vera liberalizzazione?

Con le modifiche introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici è vera liberalizzazione? Esaminando ...

02/05/2019

Con le modifiche introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici è vera liberalizzazione?

Esaminando il testo a fronte tra l’articolo 36 nella versione antecendente all’entrata in vigore citato d.l. n. 32/2019 con la versione in atto vigente non possiamo osservare che:

  • nulla cambia per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro che vengono effettuati mediante direttamente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  • per quanto concerne gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi viene innalzata la soglia superiore da 150.000 euro a 200.000 euro mentre per la procedura negoziata viene abbassato il numero degli operatori da consultare da 10 a 3;
  • per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro individuati nella previgente lettera c) (oggi abrogata) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei contratti era possibile utilizzare una procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro individuati nella previgente lettera d) (oggi modificata) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei contratti era possibile utilizzare una procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Alla luce delle suesposte osservazioni è semplice concludere che per le opere di importo compreso tra 200.000 euro ed 1.000.000 di euro mentre, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019, era possibile utilizzare una procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, oggi non è più possibile perché, come disposto dall’articolo 36, comma 2, lettera d) del Codice dei contratti, oggi vigente dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019, sarà possibile utilizzare soltanto una procedura ordinaria e, precisamente, la procedura aperta indicata all’articolo 60 del Codice dei contratti anche se, per la verità il criterio di aggiudicazione non sarà più quello dellofferta economivìcamente più vantaggiosa ma quello del massimo ribasso.

Resta, in ogni caso il problema dell’aggiornamento delle linee guida n. 4 relative, appunto ai contratti sotto soglia (leggi articolo).

A cura di arch. Paolo Oreto

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