Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: il calcolo del valore stimato degli appalti

L’articolo 1, comma 1, lettere e.1) e e.2) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pu...

02/05/2019

L’articolo 1, comma 1, lettere e.1) e e.2) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” modifica in più punti l’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.

Le modifiche sono state introdotte, principalmente, per recepimento di quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273, che ha censurato i commi 9 e 10 dell’art. 35 del Codice, laddove prevedono che il valore dell’appalto sia dato dal “valore complessivo stimato della totalità di tali lotti” qualora vi sia la possibilità di “appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati” (leggi articolo).

La Commissione europea, nella procedura d’infrazione, aveva osservato che, aggiungendo la qualifica “contemporaneamente”, la normativa italiana ha ristretto l’applicabilità dell’obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, rispetto a quanto indicato nella direttiva 2014/24, per cui invece tale criterio si applica anche quando l’appalto “può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti”.

Con le citate lettere e.1) ed e.2) è previsto che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, come attualmente previsto.

All’articolo 35, dunque, sono state introdotte modificazioni ai commi 9, 10 e 18 tese a risolvere la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n.2018/2273 notificata il 25 gennaio2019, chiarendo che quando un’opera o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, il valore è computato stimando la totalità di tali lotti, eliminando il termine «contemporaneamente» che limitava la portata della disposizione. Per ultimo la modifica del comma 18 è tesa a favorire le imprese estendendo l’ambito di applicazione dell’anticipazione da corrispondere all’appaltatore anche ai servizi e alle forniture.

In allegato, oltre che il decreto-legge n. 32/2019, anche il testo a fronte degli articoli modificati dal citato d.l. n. 32/2019 ed il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016 coordinato sino al citato decreto-legge.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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