Codice dei contratti e Soglie di rilevanza UE: dall'1 gennaio 2018 in vigore i nuovi Regolamenti
Dall'1 gennaio 2018 sono cambiate le soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Come previs...
Dall'1 gennaio 2018 sono cambiate le soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tali soglie sono state aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L337/21 del 19 dicembre2017. Si tratta in particolare del:
- Regolamento delegato (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
- Regolamento delegato (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
- Regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
I 3 regolamenti, entrati in vigore l'1 gennaio 2018, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:
Nei settori ordinari
- euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Nei settori speciali:
- euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;
- euro 443. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
IL NOTIZIOMETRO