Codice dei contratti e Sottosoglia: l'ANAC aggiorna le FAQ alle linee guida n. 4
Dopo la pubblicazione in Gazzetta delle Linee guida ANAC n. 4 con le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di r...
Dopo la pubblicazione in Gazzetta delle Linee guida ANAC n. 4 con le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (sottosoglia), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato lo scorso 3 luglio 2018 la sezione FAQ al fine di rispondere alla principali domande pervenute sino ad ora (leggi articolo).
Le FAQ sono state aggiornate inserendo la numero 5 e 6 esplicative degli argomenti di cui ai paragrafi 3.6 e 3.7, sul principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, e 5.1.10, sugli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, delle linee guida n. 4.
Riportiamo di seguito le domande e le risposte 5 e 6 formulate dall'Anticorruzione.
5. Con riguardo all’applicazione del principio di
rotazione, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle
Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al
successivo paragrafo 3.7, è legittimo nelle procedure negoziate il
re-invito all’operatore uscente, che abbia manifestato interesse
alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi
estratto tramite sorteggio con estrazione casuale?
Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n.4, il re-invito
all’operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità,
ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo
quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, il meccanismo
dell’estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non
assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato
all’articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici,
novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56. Tale
disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in
relazione agli affidamenti che agli inviti.
6. Il paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n.4 prevede che
gli elenchi degli operatori economici utilizzati per la selezione
degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate
vengano pubblicati sul sito web della stazione appaltante, non
appena costituiti. Ciò posto, è legittimo prevedere nel bando
l’omissione della pubblicazione dei suddetti elenchi, nei casi in
cui, per le condizioni del mercato locale, sia prevedibile che un
ridotto numero di operatori economici faccia domanda di
iscrizione?
La disposizione recata dal paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n. 4
è finalizzata ad attuare il rispetto dei generali principi di
pubblicità e trasparenza dei procedimenti di selezione del
contraente, in armonia con quanto stabilito dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, oltre
che dal Codice dei contratti pubblici (v. art. 29). Ciò nondimeno,
nelle ipotesi in cui gli operatori economici accreditati presso la
stazione appaltante procedente siano esigui in relazione al settore
merceologico di riferimento, la pubblicazione preventiva degli
elenchi potrebbe favorire l’insorgenza di accordi collusivi.
Tuttavia, nel caso in cui la stazione appaltante preveda un ridotto
numero di operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco
non è corretto prevedere nel bando la segretazione del nominativo
dei partecipanti. In tali casi, si suggerisce di fare ricorso non
già ai suddetti elenchi ma a successive indagini di mercato,
mediante avviso pubblicato sul sito web, o alla costituzione di
elenchi di operatori economici congiuntamente con altre stazioni
appaltanti che hanno analoghi fabbisogni da soddisfare in modo da
aumentare il numero di operatori economici potenzialmente
interessati ad essere iscritti. Si ritiene, infatti, che la
presenza di un numero ridotto di operatori accreditati possa
rappresentare, a prescindere dalla pubblicazione dell’elenco, un
fattore di criticità nella gestione delle procedure negoziate,
specie ove si consideri che gli elenchi hanno una naturale
vocazione all’utilizzo in un arco pluriennale di tempo e che,
pertanto, i nominativi degli iscritti potrebbero essere noti anche
in assenza della predetta pubblicazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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