Codice dei contratti e sblocca cantieri: Inascoltati gli atti di segnalazione Anac nn. 2, 4 e 5
Avevamo fatto già notare in un precedente articolo come era rimastro parzialmente inascoltato quanto richiesto dall’ANAC con atto di segnalazione n. 1 del 9 ...
Avevamo fatto già notare in un precedente articolo come era rimastro parzialmente inascoltato quanto richiesto dall’ANAC con atto di segnalazione n. 1 del 9 gennaio 2019 relativo alla disciplina dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (leggi articolo), oggi osserviamo come, anche, l’atto di segnalazione n. 2 del 9 gennaio 2019 relativo concernente la disciplina di cui all’art. 90 del Codice in materia di elenchi ufficiali di operatori economici (leggi articolo), l’atto di segnalazione n. 4 del 13 febbraio 2019 concernente gli obblighi di comunicazione, pubblicità e controllo delle modificazioni del contratto ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (leggi articolo) e l’atto di segnalazione n. 5 del 26 marzo 2019 concernente possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell’esecuzione (leggi articolo).
È da precisare che l’ANAC con gli atti di segnalazione esercita i potere conferitole dall’articolo 213, comma 3, lettera d) in cui è precisato che l’ANAC, nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti, formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.
Sarebbe stata, quindi, l’occasione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 quella più idonea per recepire i sopraindicati atti di segnalazione dell’ANAC ma il Governo ha ritenuto opportuno non tenerne conto.
Rocordiamo che:
- con l’atto di segnalazione n. 2 l’Autorità auspicava una riscrittura dell’art. 90 del Codice in modo da superare le attuali ambiguità, in particolare coordinando le previsioni in esso contenute con la disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed espungendo dall’attuale comma 10 dell’art. 90 il riferimento all’obbligo di pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico dell’ANAC, atteso che la norma non prevede un ruolo di certificazione da parte dell’Autorità;
- con l’atto di segnalazione n. 4 , l’Autorità indicava alcune proposte di modifica normativa, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione delle modifiche al contratto in corso di efficacia e al relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, come disciplinati dal comma 8 e 14 dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- con l’atto di segnalazione n. 5, l’Autorità rilevava alcune evidenti contraddizioni tra gli articoli 26 e 31 del Codice dei contratti che rendono gli stessi difficilmente attuabili e che non possono essere completamente superate dalle indicazioni fornite dalle linee guida n. 3 che, ricordiamo, resteranno in vigore sino a 180 giorni dall’entrata in vigore dello Sblocca Cantieri.
Evidentemente, l’ANAC anche, se le competenze ancora definite, principalemente, nell’articolo 213 del Codice dei contratti (non modificato) dal decreto-legge n. 32/2019, sono, a tutt’oggi, immutate non ha, ormai, all’interno del Governo chi ritiene che vada valorizzato quanto dalla stessa segnalato.
A cura di arch. Paolo Oreto
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