Codice dei contratti e sblocca cantieri: le fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Con l’articolo 1, comma 1, lettera a.3) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 è stato integralmente riscritto il comma 5 dell’articolo 23 del Codice dei co...
Con l’articolo 1, comma 1, lettera a.3) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 è stato integralmente riscritto il comma 5 dell’articolo 23 del Codice dei contratti pubblici che disciplina le fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Anche il nuovo testo, rilevabile nella colonna di destra del “Testo a fronte Codice dei contrattI/#sbloccacantieri”, mantiene, nella sostanza, due diverse fasi di elaborazione, così come il testo previgente con la differenza che la prima fase, così come previsto dal testo previgente, è solo eventuale e consiste nella redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali.
La vera differenza sostanziale rispetto al testo previgente sta, quindi, nel fatto che l’espletamento della prima fase non è più condizionato dal contesto (la norma previgente prevede che la prima fase sia obbligatoria ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico o dei concorsi di progettazione e di idee) bensì dall’importo del contratto.
La nuova disciplina dettata dalla disposizione in esame prevede, infatti, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea fissata dall'art. 35 del Codice).
Per i lavori “sottosoglia”, invece, l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo, eventualmente, su richiesta della stazione appaltante.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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