Codice dei contratti pubblici e Decreto Correttivo: l'analisi dalla A alla Z
Dopo un processo di revisione lungo e contrastato, il Consiglio dei Ministri n. 24 del 13 aprile 2017 ha approvato il testo definitivo del primo correttivo a...
Dopo un processo di revisione lungo e contrastato, il Consiglio dei Ministri n. 24 del 13 aprile 2017 ha approvato il testo definitivo del primo correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, che ha poi ricevuto la "bollinatura" della Ragioneria Generale dello Stato e la firma del Presidente della Repubblica.
Riportiamo in allegato il testo a fronte predisposto dalla nostra redazione, contenente il testo del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con le modifiche introdotte dal correttivo e di seguito esporremo un breve riassunto, dalla A alla Z, delle peculiarità riscontrabili nel testo.
Speciale Codice Appalti
Affidamenti diretti
Nel caso di importi al di sotto di 40.000 euro è, di fatto,
cancellata la trasparenza prevista dalle linee guida approvate
dall’Anac che per garantire un minimo di concorrenza aveva
suggerito di chiedere almeno due preventivi prima di procedere
all’affidamento degli incarichi attribuibili in via fiduciaria dai
dirigenti delle Pubblica amministrazione. La nuova soluzione
risponde ad una specifica richiesta di Comuni e Regioni e cancella,
di fatto, l’obbligo di motivare la scelta dell'affidamento
diretto.
Anac
Salta la norma originariamente prevista ed inserita come modifica
al comma 1 dell’articolo 213 del Codice dei contratti con cui
sarebbe stato possibile per l’Anac definire con propri regolamenti
le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio
funzionamento, l'ordinamento giuridico e la disciplina economica
del proprio personale. La norma era stata chiesta espressamente dal
presidente Cantone durante l'audizione in Parlamento e le Camere
l’avevano inserita tra le condizioni del proprio parere. Niente
poteri in più per l'Anac sulla definizione del proprio assetto
interno ma, salta, anche il potere di raccomandazione vincolante.
Con le modifiche introdotte dall’articolo 123 del decreto
correttivo viene cancellato il comma 2 dell'articolo 211 del Codice
dei contratti sul precontenzioso e cioè la misura che autorizzava
l'Anac a intervenire in tempo quasi reale sulla gestione delle gare
da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di
correggere atti procedure giudicate illegittime con la minaccia di
sanzioni fino a 25mila euro.
Anticipazione prezzo contrattuale
Con la modifica introdotta dall’articolo 24 del decreto correttivo
all’articolo 35 del Codice dei contratti l’importo
dell’anticipazione sarà parametrato al valore dell'aggiudicazione e
non più al valore stimato dell'appalto, come nella versione
originale dell'articolo 35 del Codice.
Appalti urgenti
Con le modifiche introdotte dall’articolo 99 del decreto correttivo
all’articolo 163 del Codice dei contratti, qualora vengano adottate
procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste
dal citato articolo 136, l’amministrazione aggiudicatrice dà conto,
con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche
effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti ma, in ogni
caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del
controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei
predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal
contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti
autorità.
Appalto integrato
Con le modifiche introdotte all’articolo 216 del Codice dei
contratti ed, in particolare, con l’inserimento dei nuovi commi
1-bis e 4-bis introdotti dall’articolo 128 la
possibilità dell’affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione dei lavori e, quindi, dell’appalto integrato è possibile
negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali,
per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase
transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice.
Il divieto di appalto integrato non viene, poi, applicato alle
opere i cui progetti definitivi sono stati definitivamente
approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del
codice dei contratti con pubblicazione del bando entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e, quindi,
entro il 18 aprile 2018.
Arbitrati
Con le modifiche introdotte dall’art. 128 del decreto correttivo
all’articolo 216 del Codice dei contratti, applicazione a tutti i
nuovi arbitrati le regole più stringenti su nomine e compensi
previste dal nuovo codice. Basterà che la procedura sia iniziata
dopo l'entrata in vigore del Codice, anche se i relativi appalti
sono stati banditi prima. In pratica con le modifiche inrodotte al
comma 22 del citato articolo 216 viene disposto che le procedure di
arbitrato di cui all’articolo 209 del Codice dei contratti si
applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo
209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati
prima della data di entrata in vigore del codice stesso.
Attestato Soa
Con la modifica introdotta dall’articolo 53 del decreto correttivo
al comma 7 dell’articolo 84 del Codice dei contratti, è evitata
l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi
requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, è previsto
che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di
attività tra gli ultimi dieci esercizi. Con l’introduzione, poi,
nel citato articolo 84 del comma 12-bis relativo ai
direttori tecnici delle imprese è consentito ai direttori privi di
un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione
con l’obbligatorietà di avere maturato sul campo l'esperienza
necessaria a svolgere la loro funzione all'interno
dell'impresa.
Certificati di pagamento e penali a carico
dell’appaltatore
Con l’introduzione del nuovo articolo 113-bis del Codice dei
contratti definita dall’articolo 77 del decreto correttivo il
termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti del corrispettivo di appalto non può superare i
quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori. I contratti di appalto devono prevedere,
poi, penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni
di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o
alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo
0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da
determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al
ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10
per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Commissioni di gara
Con le modifiche introdotte dall’articolo 46 del decreto correttivo
all’articolo 77 del Codice dei contratti, nel caso di importi al di
sopra del milione di euro, il presidente della commissione
giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante
mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto
tecnologico, l'Anac potrà selezionare gli esperti anche all'interno
della stazione appaltante stessa. In pratica, dopo le pesanti
critiche del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, è stata
cancellata la norma che prevedeva un’articolazione su base
regionale dell'albo dei commissari di gara. A giudizio del
presidente Cantone, l’articolazione dell'elenco su base regionale
avrebbe ridotto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara
mentre con l'articolazione nazionale sarà possibile garantire la
massima indipendenza delle commissioni.
Compensi progettisti
Con le modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto correttivo
all’articolo 24 del Codice dei contratti è resa obbligatoria
l’utilizzazione da parte delle stazioni appaltanti del cosiddetto
decreto parametri (D.M. 17/6/2016) per la determinazione degli
importi da porre a base nelle gare di affidamento sei servizi di
architettura e di ingegneria. Con l’inserimento, poi, sempre
nell’articolo 24 dei due commi 8-bis ed 8-ter le
stazioni appaltanti non potranno subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle
attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento
del finanziamento dell'opera progettata e nei contratti aventi ad
oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante
non potrà prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o
di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali,
secondo quanto previsto dall’articolo 151 del Codice dei
contratti.
Concessioni autostradali
Nessuna novità sostanziale per l’in house nelle concessioni
autostradali e l’articolo 177 del Codice dei contratti relativo
agli affidamenti dei concessionari, dopo un lungo braccio di ferro
tra Governo, Parlamento ed ANAC, resta invariato con la conferma
dell’obbligatorietà nelle concessioni autostradali dell’affidamento
di una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori,
servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo
pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni
mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole
sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la
salvaguardia delle professionalità.
Contraente generale o General contractor
Con le modifiche introdotte dall’articolo 115 del decreto
correttivo all’articolo 195 del Codice dei contratti, le stazioni
appaltanti non possono procedere ad affidamenti a contraente
generale, qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a
100 milioni di euro. L’affidamento a contraente generale sarà
utilizzato soltanto per le grandi opere. Sempre relativamente al
contraente generale, modificato dall’articolo 116 del decreto
correttivo il comma 4 dell’articolo 196 del Codice dei contratti
relativamente all’albo dei collaudatori, tenuto dal Ministero delle
infrastrutture e con decreto del Mit, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del codice, saranno disciplinati i
criteri specifici, i requisiti di moralità, di competenza e di
professionalità , le modalità di iscrizione all’albo e di
nomina.
Massimo ribasso fino a due milioni
Con le modifiche introdotte nell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016
dall’articolo 60 del decreto correttivo il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso potrà essere utilizzato per
lavori sino a 2.000.000 di euro con la soglia massima che viene
raddoppiata con la precisazione, però che per importi al di sopra
di 1.000.000 di euro, per l’affidamento dei lavori, dovranno essere
utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di
procedura negoziata. Il progetto dovrà essere esecutivo e l’Ente
appaltante potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte
anomale avvalendosi del metodo antiturbativa, con il sorteggio in
corso di gara del criterio matematico per individuare le offerte
anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano
formare cartelli.
Manodopera e sicurezza più chiari i costi
Distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera con
le modifiche introdotte dall’articolo 13 del decreto correttivo
all’articolo 23 del Codice dei contratti. Con il decreto correttivo
viene distinta in maniera chiara la definizione dei due importi. La
stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a
base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera ed i
costi della sicurezza che devono essere scorporati dal costo
complessivo e non sono assoggettati al ribasso d'asta. Un passaggio
del decreto correttivo anche sui prezzari regionali. Quando le
Regioni, restando inerti, non aggiornano i loro elenchi, le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture
potranno intervenire e procedere all'aggiornamento.
Partenariati con contributo pubblico al 49%
Con l’articolo 101 del decreto correttivo che modifica l’articolo
165 del Codice dei contratti, innalzamento dal 30% al 49% del tetto
massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con
capitali privati con una soluzione in difformità ai rilievi del
Consiglio di Stato. Con tale innalzamento viene modificato
l'equilibrio economico finanziario della concessione anche se per i
giudici di Palazzo Spada tale scelta è in contraddizione con i
criteri di ripartizione del rischio mirati a diminuire la
compartecipazione pubblica.
Progettazione semplificata interventi di manutenzione
ordinaria
Con l’inserimento nell’articolo 23 del comma 3-bis, è precisato che
con un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sentita la Conferenza Unificata, sarà disciplinata una
progettazione semplificata degli interventi di manutenzione
ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto
individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione
agli interventi previsti.
Qualificazione stazioni appaltanti
Relativamente alla qualificazione delle stazioni appaltanti e
centrali di committenza, con le modifiche introdotte dall’articolo
27 del decreto correttivo all’articolo 38 del Codice dei contratti
arriva una importante correzione nella parte che riguarda i
requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della
loro qualificazione. Con le modifiche introdotte al comma 4 del
citato articolo 38, il numero di gare svolte non dovrà più essere
misurato su base triennale ma nel quinquennio con un alleggerimento
dei requisiti di qualificazione. Nello stesso articolo 38 vengono,
poi, inseriti al 4 i punti 5-bis e 5-ter con cui
viene precisato che i requisiti relativi alla qualificazione sono
individuati anche dall’assolvimento degli obblighi di comunicazione
dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che
alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come
individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma
9 del codice stesso.
Rating di impresa
Importanti modifiche introdotte dall’articolo 52 del decreto
correttivo all’articolo 83 del Codice dei contratti relativamente
al rating di impresa per il quale una prima bozza di linee guida,
varata dall'Anac la scorsa estate, era stata messa in consultazione
e poi ritirata mentre un secondo passaggio con gli operatori,
effettuato a fine settembre, non era bastato a superare le
criticità legate ai rischi di limitazione della concorrenza e di
sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore
tanto che l’Anac aveva inviato in data 1/2/2017 una segnalazione al
Governo ed al Parlamento. La soluzione individuata dall'Anac nella
segnalazione viene, adesso recepita nel correttivo ed il rating di
impresa viene trasformato per renderne più semplice l'applicazione.
Il rating di impresa non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e
verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.
Subappalti
La novità più rilevante introdotta dall’articolo 69 del decreto
correttivo all’articolo 105 del Codice dei contratti relativamente
al subappalto riguarda i poteri delle stazioni appaltanti che, con
la modifica del comma 4, vengono limitati e le stesse non potranno
più decidere nel bando di gara sull’utilizzazione o meno da parte
delle imprese di tale istituto; per l’utilizzazione del subappalto
non occorrerà più, quindi, una esplicita previsione nel bando di
gara. Nessuna modifica, invece sulla percentuale e l’impresa che si
aggiudicherà l'appalto potrà subaffidare ad altre imprese sino al
30% del valore complessivo del contratto. L’obbligatorietà di
indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e
qualificati a eseguire le opere resta, invece, per i lavori sopra
la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio
infiltrazione, qualunque sia l'importo.
Trattativa privata, cresce il numero degli
inviti
Nel caso di trattativa provata, con la modifica introdotta
dall’articolo 25 del decreto correttivo all’articolo 36 del Codice
dei contratti viene aumentato da 5 a 10 il numero minimo di imprese
da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo
compreso tra 40mila e 150mila euro e da 10 a 15 per le opere
comprese tra 150mila euro e un milione. Nel caso di servizi e
forniture le previsioni non vengono modificate ed il numero di
imprese resta a 5 per importi al di sotto della soglia
comunitaria.
Varianti senza silenzio-assenso
Come richiesto dal presidente del’Anac Raffaele Cantone nel corso
dell’audizione presso le Commissioni parlamentari, con il decreto
correttivo viene modificata la norma che imponeva all'Anac di
rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle
varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di
silenzio-assenso.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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