Codice dei contratti pubblici: un inestricabile groviglio di provvedimenti
Sino agli inizi del mese di aprile dello scorso anno i lavori pubblici erano regolati dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento di attu...
Sino agli inizi del mese di aprile dello scorso anno i lavori pubblici erano regolati dal Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) unitamente a determinazioni e deliberazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, a parte i provvedimenti dell’Autorità, il sistema ripercorreva quello classico di norme di legge e di norme regolamentari come per altro la previgente legge n. 109/1994 ed il regolamento di attuazione di cui al DPR n. 554/1999 e la legge 2248 del 20/3/1865 unitamente al regolamento n. 350/1895.
Dal 19 aprile dello scorso anno è cambiato tutto e le norme sui lavori pubblici sono diventate un inestricabile groviglio dal quale è difficile uscire; non vorremmo essere esagerati ma le cose che diremo più avanti non possono fare altro che confermare questa nostra idea.
È vero che nei due casi precedenti al d.lgs. n. 50/2016 ci siamo dovuti confrontare con un regolamento che è stato pubblicato con notevole ritardo ma avevamo sempre come riferimento o il previgente regolamento o le norme di legge.
Oggi dal mese di aprile 2016 ci troviamo in grande confusione per il fatto stesso che il nuovo Codice dei contratti pubblici per entrare compiutamente a regime ha necessità di oltre 60 provvedimenti attuativi e per il fatto stesso che, si susseguono consultazioni on line, bozze di decreto ministeriali ed interministeriali, pareri del Consiglio di Stato mentre si assiste all’assoluto silenzio della cabina di regia che sarebbe il caso che intervenga al più presto anche per coordinare, così come previsto al comma 1, lettera b) del Codice, “l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici ed omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza”.
In atto non è così ed assistiamo ad una situazione difficile da metabolizzare con:
- 3 linee guida riproposte (nn. 3, 5 e 6) dall'ANAC per aggiornarle al decreto correttivo e non solo e per le quali la consultazione scadrà il prossimo 28 giugno (leggi notizia);
- le linee guida SOA e le linee guida Avvalimento da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e finalizzate all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 in consultazione sino al prossimo 13 luglio (leggi notizia);
- la consultazione sul “Rapporto tra la misura di straordinaria e temporanea gestione di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014 e il sistema di qualificazione unico degli operatori economici di cui all’art. 84 D.lgs. 50/2016” in consultazione sino al prossimo 17 luglio (leggi notizia);
- la consultazione sulla “Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro” con consultazione scaduta il 15 giugno scorso (leggi notizia);
- la consultazione sulle “Linee guida sul sistema di qualificazione degli operatori economici – Linee guida sul sistema di qualificazione del contraente generale (leggi notizia);
- il decreto sul BIM di cui all’articolo 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 predisposto dal Ministero delle infrastrutture ed in consultazione sino al prossimo 3 aprile (leggi notizia);
- il decreto sul dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2 prediposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà ottenere il "concerto" di altri ministeri ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato prima del via libera finale(leggi notizia);
- Linee guida FarnesinaAnac ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del Codice dei contratti pubblici per gli appalti da svolgersi all’estero che sembra siano state già predisposte di cui non se non se ne conosce il testo anche se il consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 12 maggio 2017;
- Dm Infrastrutture-Economia, previo parere Cipe ai sensi dell'articolo 21, comma 8, su programmi triennali delle Pa di cui non se non se ne conosce il testo anche se il consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 9 gennaio 2017.
E si tratta degli ultimi provvedimenti ai quali occorrerebe aggiungere tutti gli altri che, pur se predisposti e con pareri del Consigluio di Stato, non hanno visto ancora la luce e, quindi, potremmo apliare questo elenco di provvedimenti ancora incompiuti ma non faremmo altro che addentrarci, ancora di più, in un groviglio inestricabile che altri hanno non soltanto il dovere ma, anche, l’obbligo di sciogliere.
Di certo, a distanza di oltre 14 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, non si vede un minimo di luce alla fine del tunnel e non è possibile fare alcuna previsione su quando il nuovo Codice dei contratti, sbandierato come la norma che avrebbe portato semplificazione e trasparenza nel mondo degli appalti, diventerà veramente di semplice lettura ed applicazione.
In allegato la Tabella con i provvedimenti previsti nell’articolato del codice aggiornata ad oggi dalla quale è possibile osservare come siamo, a tutt'oggi, in attesa di ben 53 provvedimenti attuativi.
A cura di Paolo Oreto
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