Collegio consultivo tecnico: Linee guida
Il Consiglio superiore dei LLPP ed Itaca intervengono con linee guida e prime indicazioni sul Collegio consultivo tecnico
Il primo periodo, comma 2 dell’articolo 213 del Codice dei contratti così recita “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”.
Per il Collegio consultivo tecnico ANAC surrogata
Oggi per la redazione delle Linee guida sul Collegio consultivo tecnico previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’ANAC viene surrogata da un Gruppo di lavoro costituito dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
Ricordiamo che come previsto dall'art. 6 del Decreto Semplificazioni, fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche sopra la soglia comunitaria, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti per la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica (art. 5 del Decreto Semplificazioni) e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante,da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera,tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca , oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine previsto, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
Procedura anomala e compiti del Consiglio superiore LLPP
La redazione delle Linee guida per il collegio consuntivo tecnico arriva con una procedura del tutto anomala che interviene, su richiesta di un Ente pubblico non economico, su una problematica che dovrebbe essere appannaggio dell’ANAC e, per altro, al primo periodo del comma 5 dell’art. 2 del DPR 27/04/2006, n. 204 recante “Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici” è affermato che “Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attività di consulenza per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorità ritiene di richiedere il parere del Consiglio superiore”.
Linee guida sul Collegio consultivo tecnico
Fatte queste premesse segnaliamo che il Gruppo di lavoro presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha, recentemente, prodotto le Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120” contenente i seguenti paragrafi:
- Ambito di applicazione
- Costituzione, durata e requisiti
- Insediamento, funzioni e competenze
- Conduzione delle attività
- Determinazioni
- Compensi.
Itaca sul Collegio consultivo tecnico
Sull’argomento del Collegio consultivo tecnico è intervenuta anche ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) che, con un documento recentemente predisposto ed approvato dalla Conferenza delle Regioni, ha fornito le “Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente, ex art.6 legge 120/2020” contenente i seguenti paragrafi:
- Generalità
- Ambito oggettivo di applicazione
- Natura dell’incarico
- Il collegio consultivo tecnico
- Composizione e nomina
- Le procedure di designazione e nomina
- Istituzione di un elenco
- Formazione dell'elenco e aggiornamento
- Requisiti per l’iscrizione in elenco
- Cause d’incompatibilità o di astensione
- Tenuta e aggiornamento dell’elenco
- Controllo sul possesso dei requisiti e cancellazione dall’elenco
- Designazione e nomina
- Determinazione dei compensi
Dubbi sui due documenti
Si tratta, quindi, di due documenti per i quali solleviamo i nostri dubbi per il fatto stesso che hanno dei punti di contatto ma, anche, parecchi punti divergenti creando, dunque, notevoli problematiche per coloro che dovrebbero utilizzarli.
Più autorevoli, anche perché previste dal citato articolo 213 del Codice dei contratti, sarebbero state, invece, Linee guida predisposte dall’ANAC.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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