Commissari di gara: il TAR annulla definitivamente i compensi minimi

Il Tar Lazio con la sentenza n. 6925 del 31 maggio 2019 ha accolto il ricorso di Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti loc...

04/06/2019

Il Tar Lazio con la sentenza n. 6925 del 31 maggio 2019 ha accolto il ricorso di Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti locali) e ha annullato definitivamente il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2018, nella parte in cui fissa il compenso lordo minimo per i componenti della commissione giudicatrice.

Ricordiamo che la sentenza fa seguito all’Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710 che aveva già sospeso i compensi minimi fissati dal D.M. 12 febbraio 2018 a seguito del ricorso proposto da Asmel contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti dell’ANAC (leggi articolo).

Oggi il Tar del Lazio, dopo aver già sospeso nel mese di agosto i compensi minimi, annulla definitivamente il D.M. 12 febbraio 2018 sui compensi minimi per i commissari di gara.

Nella sentenza il Tar del Lazio ha ravvisato che il decreto impugnato, travalicando i limiti normativamente imposti dall’articolo 70 del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016, ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a partire da € 3.000,00, ma ciò in mancanza di copertura legislativa.

I Giudici aggiungono che “ferma restando l’illegittimità del decreto per le ragioni evidenziate, deve ulteriormente osservarsi che, se la ratio della censurata opzione, consistita di fatto in uno sconfinamento dal perimetro dei poteri normativamente attribuiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fosse da ravvisare nella volontà di dare decoro e dignità alla prestazione del commissario di gara, risulterebbe altresì irragionevole la soglia minima del compenso, così come livellata uniformemente in € 3.000,00 pur a fronte di procedure di complessità e di valore significativamente diversi”.

Aggiungono, anche, i giudici che “Inoltre molte gare bandite dai Comuni sono rese possibili dall’utilizzo di finanziamenti europei FESR, per i quali è espressamente previsto che le spese generali siano contenute nel limite massimo del 10/12%; limite che, di fatto, viene rispettato anche in gare non finanziate. Tuttavia detto limite non potrebbe essere rispettato stanti i minimi tariffari fissati dall’impugnato decreto. Infatti, con un costo per il funzionamento della commissione non inferiore a €. 10.980.00, sarebbe impossibile bandire tutte le gare di importo inferiore o uguale a €. 91.500,00, perché già il solo costo della commissione risulterebbe superiore/uguale al 12% fissato per le spese generali”.

Si pone, adesso, il problema della correzione del Decreto 12 febbraio 2018 che, a causa della sentenza del Tar Lazio, non pone limiti ai compensi minimi per tutte le tipologie di gara.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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