Commissione di gara: legittima la partecipazione del Dirigente scolastico in veste di RUP
Come più volte sostenuto dalla giustizia amministrativa (leggi articoli), l'incompatibilità tra la carica di responsabile Unico del Procedimento (RUP) con qu...
Come più volte sostenuto dalla giustizia amministrativa (leggi articoli), l'incompatibilità tra la carica di responsabile Unico del Procedimento (RUP) con quella di componente della commissione giudicatrice non è automatica e deve essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate.
Sulla scorta di questo assunto si allinea la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 30 settembre 2019, n. 1251 intervenuta in merito ad un ricorso presentato avverso la presunta illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento ai plurimi ruoli ricoperti dal Presidente della anzidetta commissione, che nel caso di specie era anche il RUP e il direttore dell'esecuzione.
Nel caso di specie, la gara è stata bandita da un Istituto di istruzione superiore, aspetto non trascurabile nella decisione del TAR. Secondo i giudici di primo grado, infatti, va considerato un duplice aspetto:
- in primo luogo si tratta di una procedura di tipo negoziato, che si caratterizza per la semplificazione della stessa, compresa la possibilità di cumulare più ruoli nell’appalto;
- in secondo luogo la gara è stata bandita da un Istituto di istruzione secondaria superiore, nel quale non esistono sempre figure qualificate intermedie rispetto al dirigente scolastico, né altre professionalità, che possano essere proficuamente utilizzate per lo svolgimento dei compiti in questione.
Per questi motivi e sulla base dell'assunto che “la nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, come pure richiamato dal parere Cons. St. del 2 agosto 2016 n. 1767, reso sulle Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, favorevole ad un approccio interpretativo della norma che escluda forme di automatica incompatibilità, il TAR ha respinto la censura ricordando anche una pronuncia del TAR per il Lazio (sentenza n. 101/2018) pronunciata nei confronti di un Istituto tecnico industriale, che ha affermato che la circostanza che la stazione appaltante sia un Istituto di istruzione, nel cui organico deve supporsi non esista personale amministrativo che abbia una particolare specializzazione in materia di gare, deve indurre a ritenere legittima la partecipazione alla Commissione di gara del dirigente scolastico che ha anche assunto la veste di R.U.P.
In riferimento al ruolo di direttore dell’esecuzione, pure assunta nel caso in esame dal dirigente scolastico, anche in questo caso il Consiglio di Stato (sentenza n. 819/2019) ha affermato che la novella di cui all’art. 46 d.lgs. n. 56/2017 ha fissato un temperamento al rigido principio di incompatibilità dei commissari di gara di cui all’originario testo dell’art.77 d.lgs. n. 50/2016, accogliendo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la cui ratio non può essere limitata alla sola figura del R.U.P., ma va riferita a qualunque attore del ciclo di vita dell’appalto, e imponendo una verifica in concreto in ordine alle ragioni giustificative della preclusione. In tale ottica, anche a voler accedere ad una lettura restrittiva della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 77 citato, che faccia riferimento anche alla figura del direttore esecutivo e non solo a quella del R.U.P, si potrebbe al massimo affermare la preclusione al conferimento dell’incarico di direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della Commissione di gara, ma certamente non la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo.
Secondo la citata decisione del Consiglio di Stato n. 819/2019 “Non emerge infatti alcuna ragione sistematica per riferire la ragione di incompatibilità a un incarico anteriore nel tempo in ragione delle preclusioni che - quand’anche sussistenti - deriveranno solo dall’assunzione di un incarico posteriore”.
Infine, e con riferimento alla dedotta incompatibilità per aver il dirigente scolastico provveduto a elaborare gli atti di gara, si deve osservare che il capitolato tecnico è stato redatto in conformità al progetto presentato dall’Istituto, di cui alla delibera del Collegio dei docenti. Pertanto, non è corretto affermare che il dirigente scolastico ha approntato il disciplinare di gara, essendosi invece limitato ad adottare la determina di indizione della procedura di acquisto tramite richiesta di offerta. D’altronde, trattandosi di acquisto di beni le cui caratteristiche e tipologia sono state predeterminate in relazione alle esigenze dell’Istituto, il ruolo di Presidente della Commissione, svolto dal dirigente scolastico non è idoneo a compromettere l’obiettività delle valutazioni in ordine alle offerte presentate.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Puglia 30 settembre 2019, n. 1251Link Correlati
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