Compensazione crediti verso la P.A. con i debiti tributari: dall'ANCE la guida operativa
E' operativa dal 23 gennaio 2014 la compensazione dei crediti certificati, vantati nei confronti della P.A., con i debiti derivanti dall'utilizzo delle forme...
E' operativa dal 23 gennaio 2014 la compensazione dei crediti
certificati, vantati nei confronti della P.A., con i debiti
derivanti dall'utilizzo delle forme di chiusura anticipata delle
liti fiscali, prevista dal tanto atteso Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 recante
"Compensazione di crediti con somme dovute in base agli
istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del
contenzioso tributario" (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014). Al
decreto è prontamente seguito un comunicato dell'Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) con annessa la guida
operativa "Le modalità di compensazione dei crediti commerciali
verso la P.A. con i debiti tributari".
La guida dell'ANCE suddivide il problema in due parti:
In riferimento alla compensazione con debiti derivanti dalla chiusura anticipata delle liti, l'ANCE definisce uno schema riepilogativo dei punti principali del decreto:
Anche in riferimento alla compensazione con debiti iscritti a ruolo, è previsto uno schema riepilogativo:
La guida dell'ANCE suddivide il problema in due parti:
- la compensazione con debiti derivanti dalla chiusura anticipata delle liti;
- la compensazione con debiti iscritti a ruolo.
In riferimento alla compensazione con debiti derivanti dalla chiusura anticipata delle liti, l'ANCE definisce uno schema riepilogativo dei punti principali del decreto:
- Crediti utilizzabili in compensazione: crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
- Enti debitori:
- Stato;
- Enti pubblici nazionali;
- Regioni;
- Enti localo;
- Enti del servizio sanitario nazionale.
- Condizione: preventiva acquisizione, da parte del creditore, della certificazione, emessa in forma elettronica, relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore, con la data prevista per il pagamento, ai sensi dell'art.9, co. 3-bis, e 3-ter, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.
- Modalità di compensazione: utilizzo del Modello F24 telematico, con l'indicazione di appositi codici, riferiti sia ai debiti tributari, sia ai crediti commerciali oggetto di compensazione.
Anche in riferimento alla compensazione con debiti iscritti a ruolo, è previsto uno schema riepilogativo:
- Crediti utilizzabili in compensazione: crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
- Enti debitori:
- Stato;
- enti pubblici nazionali;
- regioni;
- enti locali;
- enti del servizio sanitario nazionale.
- Condizioni:
- notifica della cartella di pagamento, o dell'atto di accertamento, entro il 31 dicembre 2012;
- preventiva acquisizione, da parte del creditore, della certificazione, emessa in forma elettronica, relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dall'ente debitore, con la data prevista per il pagamento, ai sensi dell'art.9, co. 3-bis, e 3-ter, lett.b, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009
- Modalità di compensazione: presentazione ad Equitalia della certificazione (o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma). Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.
A cura di Ilenia
Cicirello
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