Compensi professionali: Il Consiglio di Stato boccia i rimborsi spese

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 161 del 18 gennaio 2013, ha bocciato lo schema di decreto che introduce alcune modifiche al D.M. n. 149/2012 relativo...

22/01/2013
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 161 del 18 gennaio 2013, ha bocciato lo schema di decreto che introduce alcune modifiche al D.M. n. 149/2012 relativo ai compensi liquidati da un organo giurisdizionale per le professioni vigilate dal ministero della Giustizia.
Il Ministero della Giustizia con lo schema di decreto aveva proposto la correzione di alcune criticità emerse nella fase applicativa del primo decreto parametri che riguarda i compensi liquidati in tribunale e non gli importi da porre a base di gara nelle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria.

Una delle proposte di modifica contenuta nello schema di decreto riguarda tutte le professioni e prevede - con la modifica del comma 2 dell'articolo 1 del DM n. 140/2012 - l'inserimento al compenso di un importo per spese forfettarie (quelle spese relative alla gestione complessiva dello studio professionale sostenute dal professionista ma che non possono essere dettagliatamente documentare), con la previsione di un incremento del compenso liquidato forfetizzato tra il 10 e il 20%.
La proposta di modifica è stata puntualmente bocciata dai giudici di Palazzo Spada che hanno ricordato il principio in base al quale il compenso deve essere omnicomprensivo, come stabilito dal decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012 (cosiddetto "decreto liberalizzazioni"). I giudici "considerato anche che le spese relative alla gestione complessiva dello studio professionale devono ritenersi già incluse nel compenso e prese in considerazione ai fini della liquidazione dello stesso", nel citato parere n. 161, hanno ritenuto la modifica introdotta non coerente con lo spirito della fonte primaria.
Tra l'altro i giudici hanno, anche, precisato che non risultano del tutto chiare le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall'entrata in vigore del D.M. n. 140/2012, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.
I giudici di Palazzo Spada, nel precedente parere reso prima dell'emanazione del D.M. n. 140/2012, avevano segnalato il pericolo che i nuovi parametri potessero prestarsi a fungere da "tariffa mascherata", formulando alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese; alla eliminazione di qualsiasi riferimento a diminuzioni minime del compenso e alla esigenza di contenere il quantum del valore medio di liquidazione ma, continuano i giudici "l'Amministrazione non ha recepito diverse osservazioni del Consiglio di Stato, senza che nelle premesse del decreto siano state indicate le ragioni del mancato recepimento".

Ma, a parte la dialettica e gli strali dei Giudici nei riguardi del Ministero che ha emanato il D.M. n. 140 e che ha predisposto lo schema di decreto di modifica, è opportuno osservare come nella sostanza, il parere del Consiglio di Stato ha escluso la possibilità di liquidare le spese in via forfettaria, anche per i progettisti, ma solo all'interno dei tribunali. Nulla dice, invece, in merito al Decreto parametri bis (quello relativo per la determinazione a base d'asta per i servizi di progettazione) e alla determinazione delle spese in maniera forfettaria definita dallo stesso anche per il fatto stesso che il citato decreto, dopo il parere negativo del Consiglio superiore dei Lavoori pubblici, non è stato ancora inviato al Consiglio di stato. E' lecito, però, pensare che anche in questo caso il parere potrebbe essere negativo

Sul problema del decreto parametri bis Michele Lapenna, Consigliere del Consiglio nazionale degli Ingegneri, ha dichiarato che "Nel caso del primo decreto si parlava di compensi liquidati "ex post", dopo la prestazione. Con il decreto in arrivo si parla di compensi liquidati "ex ante", prima della prestazione. Sono quindi due ipotesi completamente diverse".
Come abbiamo avuto modo di osservare in una precedente notizia, siamo in attesa delle determinazioni del Ministero in riferimento al parere negativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul decreto parametri bis relativamente al fatto che i nuovi parametri condurrebbe a valori da porre a base di gara più elevati rispetto a quelli del vigente D.M. 4/4/2001 e speriamo che la soluzione del Ministero non sia quella di introdurre l'obbligo per il Responsabile del procedimento di effettuare, di volta in volta, un confronto tra il compenso da porre a base d'asta utilizzando i nuovi parametri e quello che potrebbe scaturire dall'applicazione del D.M. 4/4/2001.

A cura di Paolo Oreto
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