Competenza sugli edifici storici: esclusiva degli architetti

Il Tar della Campania sezione di Napoli, nell’interessante sentenza n. 3718 del 5 giugno 2018 precisa che la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a...

13/06/2018

Il Tar della Campania sezione di Napoli, nell’interessante sentenza n. 3718 del 5 giugno 2018 precisa che la direzione dei lavori su un immobile sottoposto a tutela culturale e ambientale deve essere riservata ad un professionista in possesso della qualifica di architetto.

La sentenza fa riferimento all’articolo 52 del R.D. n. 2537/1925 in cui è precisato che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere". Ma, in pratica, nel sentenza in argomento si arriva all’assurdo di un ingegnere che pur aver realizzato il progetto esecutivo di un’opera approvato dalla Soprintendenza non può essere incaricato della direzione dei lavori da lui progettati.

In verità la sentenza in argomento fa riferimento alla direzione dei lavori successiva alla predisposizione di un progetto realizzata da un ingegnere e relativa ai “Lavori di riqualificazione ed adeguamento della struttura comunale adiacente Palazzo S. Antonio da destinarsi a Centro Polifunzionale”.

L’ingegnere che aveva realizzato il progetto ha lamentato la violazione dell’art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006 che sanciva un ordine di priorità nella scelta dei soggetti chiamati ad espletare l’incarico di direzione dei lavori, in caso di carenza di personale tecnico nell’organico dell’amministrazione, indicando il professionista incaricato della progettazione; l’amministrazione avrebbe dovuto preferirlo avendo lo stesso curato la progettazione esecutiva.

L’amministrazione comunale, a seguito della nota della Soprintendenza BB.AA.CC. di Caserta e Benevento recante parere favorevole in ordine ai lavori di “riqualificazione ed adeguamento della struttura comunale adiacente al palazzo Sant’Antonio” con cui l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali rappresenta l’opportunità di affidare i lavori ad impresa qualificata per la categoria del restauro (OG2), dato l’interesse storico-artistico dell’immobile riteneva di dover applicare il citato art. 52 del R.D. n. 2537/1925 e decideva che per la direzione dei lavori avrebbe dovuto affidarsi ad un architetto.

Nella sentenza il TAR di Napoli dà ragione all’amministrazione comunale precisando che con sentenza n. 21/2014 il Consiglio di Stato, richiamando anche giurisprudenza comunitaria, ha chiarito come non sia esatto affermare che l’ordinamento comunitario riconosca a tutti gli ingegneri di Paesi dell’U.E. diversi dall’Italia l’indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (tra cui le attività relative ad immobili di interesse storico-artistico); al contrario, giusta la normativa comunitaria, si è ritenuto che l’esercizio di tali attività è consentito ai soli professionisti che possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all’esercizio delle attività tipiche della professione di architetto. In altri termini, è sempre vigente ed applicabile, non contrastando con il diritto comunitario, la normativa nazionale (art. 52 del R.D. n. 2537/1925) secondo cui la progettazione e la direzione lavori su beni di interesse storico e/o artistico è riservata agli architetti, ovvero a coloro che hanno compiuto un percorso formativo equiparabile a quello che in Italia è necessario per conseguire tale titolo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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