Competenze professionali, CNI: i Geometri non possono progettare edifici in cemento armato

I professionisti Geometri non possono progettare edifici in cemento armato, dato che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunqu...

28/04/2015

I professionisti Geometri non possono progettare edifici in cemento armato, dato che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la pubblicazione della circolare n. 526 del 24 aprile 2015 recante "Competenze professionali dei geometri - Progettazione e direzione lavori di costruzioni civili con impiego di cemento armato - Sentenza consiglio di stato 23 febbraio 2015 n.883 - Competenza esclusiva di ingegneri ed architetti - Illegittimità dell'affidamento ad un geometra e nullità della delibera della giunta comunale - considerazioni".
 

Foto: Braian Ietto

Con la circolare n. 526/2015, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avvalorato i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato n. 883 del 23 febbraio 2015 che aveva riformato una precedente sentenza di primo grado (leggi articolo). In particolare, riguardo la delimitazione delle competenze professionali tra l'attività dei Geometri e quella degli Ingegneri, la circolare del CNI ha ribadito il concetto per cui "esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti nei relativi albi professionali".

Il CNI spiega questo concetto riferendosi al fatto che "la privativa professionale dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato (solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell'art.16 RD n.274/1929, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone)".
 

Foto: Umberto Motti

L'analisi del CNI non si limita però a questo. Come evidenziato, il Consiglio di Stato non solo ha escluso i Geometri dalle opere civili in cemento armato, ma ha anche scartato l'ipotesi per cui le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei Geometri.

Il CNI ha, inoltre, fatto presente che i limiti posti dal RD n.274/1929 alla competenza professionale dei Geometri:

  • da un lato, rispondono ad una scelta precisa del Legislatore, per evidenti ragioni di pubblico interesse, lasciando all'interprete ristretti margini di discrezionalità;
  • dall'altro lato, indicano un preciso requisito, ovvero la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili da detti tecnici anche nel caso di impiego di cemento armato.

 

Foto: Umberto Motti

A nulla è valso l'appello del Geom. Michele Barbagallo di Geomobilitati, seguito da quello del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio Savoncelli, che recentemente, commentando la sentenza del Consiglio di Stato, avevano evidenziato la necessità di intervenire a livello normativo anche attraverso un'intesa tra le 3 professioni, soprattutto adesso che attraverso la Rete delle Professioni Tecniche si è trovato il giusto clima per arrivare ad un accordo (leggi articolo).

Il commento di Geomobilitati
"In merito alla circolare del n. 526 del 24/04/2015 emanata dal Consiglio Nazionale Ingegneri, a proposito della sentenza n.883/2015 del Consiglio di Stato (una sentenza che, con il dovuto rispetto, appare eccessivamente punitiva nei confronti dei geometri italiani), il Consiglio Nazionale della neocostituita FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI, denominata "GEOMOBILITATI", riconosce al CNI il ruolo che è proprio di qualsiasi organismo rappresentativo di categoria e cioè quello di "perseguire vantaggi, anche strumentali" a favore dei propri associati.
Non si può utilizzare la sentenza in oggetto per colpire intere categorie, come ha fatto, ad esempio, l'Ing. Luca Scappini, presidente dell'ordine ingegneri di Verona, nell'intervista pubblicata in data 27/03/2015 sul canale Youtube"
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"Le dichiarazioni contenute in detta intervista appaiono assolutamente gravi per i Geometri e Geometri Laureati liberi professionisti in quanto, come è noto, da sempre i Geometri hanno contribuito alla realizzazione del parco immobiliare, e non sempre con le catastrofiche conseguenze di cui parla l'ing. Scappini.
Il C.N. di GEOMOBILITATI, nel sensibilizzare gli organi di categoria, invita il CNGeGL ad adoperarsi affinché venga istituito, così per come previsto anche nello statuto della "Rete delle Professioni Tecniche", un tavolo nazionale permanente di concertazione interprofessionale per la "regolazione e/o autoregolamentazione delle competenze professionali".
Siamo fortemente convinti che solo attraverso la concertazione con le professioni interessate, Geometri, Ingegneri e Architetti, si potrà tornare a dare serenità e certezza a dette categorie che , per quanto riguarda i Geometri e Geometri Laureati comprende circa centomila tecnici distribuiti su tutto il territorio nazionale"
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Lascio come sempre a voi ogni commento.
Pace e bene.

 

 

 

A cura di Gianluca Oreto - -

 

 

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