Competenze professionali Geometri: Ok alla progettazione di costruzioni civili di modesta importanza
Anche i Geometri possono occuparsi della progettazione e della direzione dei lavori di costruzioni civili di modesta entità. Lo scorporo effettivo delle atti...
Anche i Geometri possono occuparsi della progettazione e della
direzione dei lavori di costruzioni civili di modesta entità. Lo
scorporo effettivo delle attività riferite agli aspetti
architettonici da quelle connesse al cemento armato, che richiedono
calcoli complessi, consente, infatti, a ciascun
professionista(architetto o ingegnere da un lato, geometra
dall'altro) di poter riceve dal committente un incarico rientrante
nel rispettivo ambito professionale assumendosi una responsabilità
piena circa il contenuto della propria prestazione, con il solo
vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti dato il
carattere unitario dell'edificazione.
Questo è uno degli aspetti più significativi della Sentenza n. 361 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha accolto il 18 aprile il ricorso presentato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bergamo contro l'operato dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo. In particolare, la questione verteva sull'annullamento di alcune note dell'Ordine degli Architetti di Bergamo che respingevano le richieste di designazione della terna di professionisti per il collaudo di opere in cemento armato eseguite affidando a un geometra la direzione lavori per il progetto architettonico.
La tesi degli Architetti
Nelle memorie depositate, gli Architetti di Bergamo hanno fatto riferimento all'art. 19 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 che per la competenza professionale dei geometri prevede "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone" (lett. l), nonché in "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili" (lett. m).
L'Ordine degli Architetti di Bergamo ha fatto presente che:
La posizione dei Geometri
La tesi dei Geometri ha mirato:
Sulla competenza dei Geometri
Il punto di partenza da cui sono partiti i giudici del TAR è la disposizione che impone ai geometri di astenersi dalla progettazione e dalla direzione lavori aventi ad oggetto opere in cemento armato, con la sola eccezione delle piccole costruzioni accessorie in zona agricola. Secondo un'interpretazione letterale le costruzioni civili in ambito non agricolo che comportino l'uso di cemento armato sarebbero sempre escluse dalla competenza dei geometri, anche quando si mantengano nei limiti delle modeste costruzioni.
Il TAR ha, però, ammesso che la rigidità dell'interpretazione letterale è attenuata dalla prassi di suddividere la progettazione e la direzione lavori in due segmenti, uno riferito alle opere in cemento armato e uno incentrato sugli aspetti architettonici. Se lo scorporo delle attività professionali riguardanti il cemento armato è effettivo e non simulato, e ciascun professionista (geometra da un lato, architetto o ingegnere dall'altro) riceve dal committente un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale assumendosi una responsabilità piena circa il contenuto della propria prestazione, con il solo vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti dato il carattere unitario dell'edificazione, si apre la via verso una soluzione ragionevole consentita dall'art. 16 del R.D. n. 274/1929. In tale prospettiva è, infatti, possibile trovare un punto di equilibrio tra la parte della norma che esclude il cemento armato dalla competenza professionale dei geometri in relazione alle costruzioni civili (lett. l) e quella che estende ai geometri la progettazione e la direzione lavori con riferimento alle costruzioni civili di modesta importanza (lett. m).
Poiché anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l'impiego di cemento armato, non sarebbe corretto interdire in questi casi ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale, quando sia invece possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l'attività riferibile al cemento armato, che richiede calcoli complessi. Lo scorporo appare la soluzione preferibile anche alla luce del principio di proporzionalità (non devono essere inflitte alla competenza professionale dei geometri limitazioni maggiori di quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza delle persone e degli edifici).
Affinché il titolo edilizio sia legittimo è sufficiente da un lato che i calcoli del cemento armato siano effettuati da un ingegnere o architetto, e dall'altro che il progetto redatto dal geometra (o in relazione al quale il geometra svolga la direzione lavori) non oltrepassi la tipologia delle modeste costruzioni civili. Dunque, quando i calcoli provengano da un ingegnere o architetto si può presumere che sussistano adeguate garanzie per la sicurezza delle persone e degli edifici. Di conseguenza l'interesse pubblico è pienamente tutelato e non si oppone alla realizzazione della costruzione, il che consente agli uffici comunali di limitarsi a verificare se l'opera sia effettivamente una modesta costruzione civile, tralasciando valutazioni di tipo privatistico sull'esistenza o meno di un valido incarico professionale tra il committente e il geometra.
Sui poteri di autotutela degli ordini professionali
Il TAR ha categoricamente smentito l'operato dell'Ordine degli Architetti, affermando che pur avendo gli ordini e i collegi professionali l'interesse e la legittimazione a tutelare le prerogative delle rispettive categorie di professionisti, tanto in sede giurisdizionale quanto davanti all'autorità amministrativa, non possono utilizzare le procedure amministrative previste ad altri fini per ostacolare o sanzionare i professionisti della categoria concorrente che effettuano un'invasione di campo.
Nello specifico quindi l'Ordine degli Architetti non è legittimato a bloccare la procedura di collaudo statico rifiutandosi di designare le terne per la scelta dei collaudatori. In questo modo infatti verrebbe interrotto l'iter che porta al rilascio del certificato di agibilità e vi sarebbe un'intromissione nei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, la quale è l'unico soggetto titolato a decidere delle condizioni di utilizzabilità di un edificio.
Quello che avrebbe potuto fare l'Ordine degli Architetti a tutela della propria categoria è:
Questo è uno degli aspetti più significativi della Sentenza n. 361 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha accolto il 18 aprile il ricorso presentato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bergamo contro l'operato dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo. In particolare, la questione verteva sull'annullamento di alcune note dell'Ordine degli Architetti di Bergamo che respingevano le richieste di designazione della terna di professionisti per il collaudo di opere in cemento armato eseguite affidando a un geometra la direzione lavori per il progetto architettonico.
La tesi degli Architetti
Nelle memorie depositate, gli Architetti di Bergamo hanno fatto riferimento all'art. 19 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 che per la competenza professionale dei geometri prevede "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone" (lett. l), nonché in "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili" (lett. m).
L'Ordine degli Architetti di Bergamo ha fatto presente che:
- tra le competenze dei geometri non sono ricomprese le attività di progettazione e direzione lavori riguardanti le costruzioni civili in cemento armato, che restano pertanto affidate in via esclusiva a ingegneri e architetti;
- la necessità del rispetto delle competenze professionali è ribadita, rispettivamente per la progettazione e la direzione lavori relative a opere in cemento armato, dall'art. 64 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001.
La posizione dei Geometri
La tesi dei Geometri ha mirato:
- da una parte a smontare l'assunto che i geometri non possano occuparsi della direzione lavori per il progetto architettonico;
- dall'altra a condannare l'operato dell'Ordine degli Architetti per aver espresso valutazioni sul rispetto della competenza professionale del progettista e del direttore dei lavori, e nemmeno per anticipare giudizi sulla qualità dell'opera.
Sulla competenza dei Geometri
Il punto di partenza da cui sono partiti i giudici del TAR è la disposizione che impone ai geometri di astenersi dalla progettazione e dalla direzione lavori aventi ad oggetto opere in cemento armato, con la sola eccezione delle piccole costruzioni accessorie in zona agricola. Secondo un'interpretazione letterale le costruzioni civili in ambito non agricolo che comportino l'uso di cemento armato sarebbero sempre escluse dalla competenza dei geometri, anche quando si mantengano nei limiti delle modeste costruzioni.
Il TAR ha, però, ammesso che la rigidità dell'interpretazione letterale è attenuata dalla prassi di suddividere la progettazione e la direzione lavori in due segmenti, uno riferito alle opere in cemento armato e uno incentrato sugli aspetti architettonici. Se lo scorporo delle attività professionali riguardanti il cemento armato è effettivo e non simulato, e ciascun professionista (geometra da un lato, architetto o ingegnere dall'altro) riceve dal committente un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale assumendosi una responsabilità piena circa il contenuto della propria prestazione, con il solo vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti dato il carattere unitario dell'edificazione, si apre la via verso una soluzione ragionevole consentita dall'art. 16 del R.D. n. 274/1929. In tale prospettiva è, infatti, possibile trovare un punto di equilibrio tra la parte della norma che esclude il cemento armato dalla competenza professionale dei geometri in relazione alle costruzioni civili (lett. l) e quella che estende ai geometri la progettazione e la direzione lavori con riferimento alle costruzioni civili di modesta importanza (lett. m).
Poiché anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l'impiego di cemento armato, non sarebbe corretto interdire in questi casi ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale, quando sia invece possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l'attività riferibile al cemento armato, che richiede calcoli complessi. Lo scorporo appare la soluzione preferibile anche alla luce del principio di proporzionalità (non devono essere inflitte alla competenza professionale dei geometri limitazioni maggiori di quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza delle persone e degli edifici).
Affinché il titolo edilizio sia legittimo è sufficiente da un lato che i calcoli del cemento armato siano effettuati da un ingegnere o architetto, e dall'altro che il progetto redatto dal geometra (o in relazione al quale il geometra svolga la direzione lavori) non oltrepassi la tipologia delle modeste costruzioni civili. Dunque, quando i calcoli provengano da un ingegnere o architetto si può presumere che sussistano adeguate garanzie per la sicurezza delle persone e degli edifici. Di conseguenza l'interesse pubblico è pienamente tutelato e non si oppone alla realizzazione della costruzione, il che consente agli uffici comunali di limitarsi a verificare se l'opera sia effettivamente una modesta costruzione civile, tralasciando valutazioni di tipo privatistico sull'esistenza o meno di un valido incarico professionale tra il committente e il geometra.
Sui poteri di autotutela degli ordini professionali
Il TAR ha categoricamente smentito l'operato dell'Ordine degli Architetti, affermando che pur avendo gli ordini e i collegi professionali l'interesse e la legittimazione a tutelare le prerogative delle rispettive categorie di professionisti, tanto in sede giurisdizionale quanto davanti all'autorità amministrativa, non possono utilizzare le procedure amministrative previste ad altri fini per ostacolare o sanzionare i professionisti della categoria concorrente che effettuano un'invasione di campo.
Nello specifico quindi l'Ordine degli Architetti non è legittimato a bloccare la procedura di collaudo statico rifiutandosi di designare le terne per la scelta dei collaudatori. In questo modo infatti verrebbe interrotto l'iter che porta al rilascio del certificato di agibilità e vi sarebbe un'intromissione nei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, la quale è l'unico soggetto titolato a decidere delle condizioni di utilizzabilità di un edificio.
Quello che avrebbe potuto fare l'Ordine degli Architetti a tutela della propria categoria è:
- all'inizio del percorso di edificazione, impugnando il titolo edilizio che approva il progetto redatto dal professionista non competente, o invitando l'amministrazione comunale a effettuare un annullamento in autotutela;
- alla fine, segnalando all'amministrazione comunale che dal collaudo emerge il mancato rispetto della riserva sul cemento armato, o impugnando il certificato di agibilità che non tenga conto della violazione della suddetta riserva.
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