Competenze professionali Ingegneri: OK agli interventi su edifici vincolati

In caso di interventi su edifici vincolati in cui il valore delle opere di impiantistica è nettamente superiore alle opere civili, la progettazione tecnica p...

11/03/2016

In caso di interventi su edifici vincolati in cui il valore delle opere di impiantistica è nettamente superiore alle opere civili, la progettazione tecnica può essere affidata anche agli ingegneri.

Lo ha ricordato la Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 7 marzo 2016, n. 690 recante “Competenze professionali – Interventi su edifici vincolati – Sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n. 2519 – Competenza dell’ingegnere sulla parte tecnica - Accoglimento del ricorso degli ingegneri e annullamento del provvedimento della soprintendenza - Sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n. 36 – Recupero del castello di Bentivoglio dopo gli eventi sismici – Affidamento dell’intervento di ripristino strutturale ad un ingegnere - Legittimità – Considerazioni” con la quale sono trasmesse due sentenze del giudice amministrativo, che hanno riconosciuto le ragioni degli Ingegneri nel tormentato settore degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico.

Ricordiamo, infatti, che nel 2014 era già intervenuto il Consiglio di Stato (sentenza 09/01/2014, n. 21) che aveva affermato che l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di “mero rilievo tecnico”, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata allo sola professione di architetto. Secondo il Consiglio di Stato, l’attività di direzione dei lavori nono coincide con la nozione di “parte tecnica” delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una “parte tecnica” (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.

Riformando quanto stabilito, i giudici amministrativi con la Sentenza TAR Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n.2519 e la Sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n. 36 hanno fornito interessanti innovazioni in merito alle competenze professionali degli ingegneri. Il TAR Siciliano ha affermato che nel  caso di lavori in prevalenza rivolti all’adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali, che non vadano ad intaccare l’aspetto estetico dell’immobile, è prevista la competenza degli ingegneri. Inoltre, il TAR Siciliano ribalta il contenuto della sentenza n. 21/2014 del Consiglio di Stato affermando che in essa è comunque affermato che la riserva a favore degli Architetti sugli immobili di interesse culturale è soltanto parziale (in quanto, ai sensi dell’art.52 RD n.2537 cit., “non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto”).

Anche la sentenza del TAR di Bologna (leggi articolo) avrebbe confermato questa tesi, rilevando che quanto previsto all'art. 52, comma 2 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) è da intendere non nel senso che la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico. Restano, invece, di competenza dell’ingegnere civile la parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad esempio, alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio.

Anche le conclusioni della circolare n. 690/2016 del CNI hanno rilevato che:

  1. Allorché vengano in rilievo interventi sugli edifici di carattere storico-artistico, la stazione appaltante deve dimostrare – tramite adeguata motivazione – che le prestazioni oggetto dell’appalto richiedono la specifica professionalità dell’Architetto. Allo scopo, è necessario che il bando di gara (lex specialis) indichi chiaramente la necessità che la progettazione degli interventi oggetto della procedura di gara sia riservata alla competenza di un Architetto (TAR Lazio, n.4713/2015).
  2. Se l’oggetto dell’appalto non concerne espressamente “opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20/06/1909 n.364, per l’antichità e le belle arti”, come nel caso in cui il valore delle opere di impiantistica è nettamente superiore alle opere civili, vi è la competenza concorrente dell’Ingegnere (TAR Lazio, n.4713/2015).
  3. La previsione di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art.52 del RD n.2537/1925 consente che in materia di edifici vincolati “la progettazione tecnica possa essere compiuta anche dall’Ingegnere”. Nei casi dubbi, occorre vagliare la natura dei lavori in discussione e, in caso, valorizzare il dato fattuale della parte prevalentemente tecnica dei lavori. Se, ad esempio, il servizio oggetto di gara “attiene principalmente alla revisione impiantistica ed alla messa in sicurezza dell’immobile” non vi è “riserva di attività progettuale in favore degli Architetti” ed è legittimo l’affidamento al professionista Ingegnere (TAR Sicilia, Catania, n. 2519/2015).
  4. Non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd parte tecnica, ossia “le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria, quali - in particolare - le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell'immobile e alla revisione degli impianti, senza intaccare l'aspetto estetico dell'edificio” (TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016).
  5. Per opere di edilizia civile riconducibili alla nozione di “parte tecnica” di cui all’art.52, comma 2, del RD n.2537 del 1925 vanno intese “tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati” e quindi – ad esempio – è corretta l’individuazione dell’Ingegnere quale figura professionale idonea a curare la progettazione e direzione lavori di “interventi di riparazione con rafforzamento locale” di un edificio storico lesionato dal sisma, allorché si tratti essenzialmente di intervenire sulla struttura dell’edificio, con misure di risanamento e salvaguardia dell’immobile danneggiato (TAR Emilia Romagna, Bologna, n.36/2016).

In definitiva, il Consiglio Nazionale ha espresso “apprezzamento e condivisione” per questa svolta giurisprudenziale, che sta portando benefici alla Categoria, attraverso il riconoscimento della capacità tecnica e dei diritti dei professionisti Ingegneri.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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