Competenze professionali e Opere di interesse storico-artistico: la parte tecnica agli Ingegneri
Le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico sono di competenza dell'architetto, ma la parte tecnica può essere affidata anche al...
Le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico sono di competenza dell'architetto, ma la parte tecnica può essere affidata anche all'ingegnere.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 13 gennaio 2016, n. 36 che, seguendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, ha affermato che le attività progettuali e di direzione dei lavori di immobili di interesse storico e artistico che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad esempio, alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio, sono di competenza degli Ingegneri.
I giudici di primo grado, infatti, hanno ricordato l'art. 52, comma 2 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) per il quale le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Secondo il TAR per l'Emilia Romagna, tale norma è da intendere non nel senso che la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico. Restano, invece, di competenza dell’ingegnere civile la parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali le lavorazioni strutturali ed impiantistiche, se si limitano, ad esempio, alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio.
Nel caso di specie, il TAR ha rigettato un ricordo presentato contro l'aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria ed architettura, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione del piano di manutenzione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento progettazione ed esecuzione afferenti il recupero del Castello di Bentivoglio a seguito dei danni causati dal terremoto. Nel dettaglio, nel deliberare l’avvio della procedura di ricerca dell’affidatario dell’incarico in questione, il Comune di Bentivoglio aveva approvato il documento preliminare all’avvio della progettazione, il quale precisava che “l’intervento è volto al ripristino strutturale della porzione delle strutture lesionate dal sisma” e che si doveva provvedere ad “interventi di riparazione con rafforzamento locale”, così inquadrando le relative prestazioni in una sfera di misure di risanamento e salvaguardia dell’immobile danneggiato. Si trattava, quindi, di intervenire essenzialmente sulla struttura dell’edificio per ripararla e consolidarla attraverso opere di edilizia civile riconducibili alla parte tecnica.
Alla luce del particolare contesto in cui l’intervento di ripristino dell’edificio andava effettuato, è stato corretta l'individuazione della figura professionale dell’ingegnere quale soggetto abilitato a curare la relativa progettazione e direzione dei lavori.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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