Competenze professionali, i Periti possono sottoscrivere progetti comprensivi di opere edilizie accessorie
Il titolo di Perito industriale è idoneo ai fini della sottoscrizione di un progetto che comprende la realizzazione di opere edilizie accessorie. I Periti po...
Il titolo di Perito industriale è idoneo ai fini della
sottoscrizione di un progetto che comprende la realizzazione di
opere edilizie accessorie. I Periti possono essere, infatti, a capo
di un team multidisciplinare in cui ogni componente ha la sua
qualifica professionale e, dunque, le proprie responsabilità.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 571 del 26 gennaio 2011, respingendo un appello e confermando la sentenza di primo grado, che rigettava a sua volta la tesi secondo la quale un perito industriale fosse incompetente a sottoscrivere un progetto comprensivo di opere ingegneristiche.
L'appalto oggetto della contesa, riguardava la fornitura dei servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione e realizzazione di interventi di efficacia energetica. Il Cds ha evidenziato come in quanto a durata, a componenti economiche e nel complesso del contratto, i lavori rivestono carattere accessorio rispetto ai servizi. Ciò premesso, il progetto risultato poi aggiudicatario del bando di gara era stato realizzato da un gruppo misto di progettazione in cui il perito si è occupato della progettazione degli impianti elettrici, che come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le sue attività ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008), mente un ingegnere regolarmente iscritto all'Ordine provinciale si è occupato della progettazione delle opere edilizie accessorie, relative alla realizzazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione. Nonostante il gruppo di lavoro abbia provveduto alla redazione del progetto sotto la responsabilità del perito industriale, ogni singolo componente aveva le proprie responsabilità per ciò che lo riguardava.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione del progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 571 del 26 gennaio 2011, respingendo un appello e confermando la sentenza di primo grado, che rigettava a sua volta la tesi secondo la quale un perito industriale fosse incompetente a sottoscrivere un progetto comprensivo di opere ingegneristiche.
L'appalto oggetto della contesa, riguardava la fornitura dei servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione e realizzazione di interventi di efficacia energetica. Il Cds ha evidenziato come in quanto a durata, a componenti economiche e nel complesso del contratto, i lavori rivestono carattere accessorio rispetto ai servizi. Ciò premesso, il progetto risultato poi aggiudicatario del bando di gara era stato realizzato da un gruppo misto di progettazione in cui il perito si è occupato della progettazione degli impianti elettrici, che come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le sue attività ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008), mente un ingegnere regolarmente iscritto all'Ordine provinciale si è occupato della progettazione delle opere edilizie accessorie, relative alla realizzazione di plinti in cemento per i pali della pubblica illuminazione. Nonostante il gruppo di lavoro abbia provveduto alla redazione del progetto sotto la responsabilità del perito industriale, ogni singolo componente aveva le proprie responsabilità per ciò che lo riguardava.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della disciplina sulle professioni così come la presentazione del progetto non appare in alcun modo inficiata dalla sottoscrizione da parte del perito industriale.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO