Competenze professionali: la Corte Costituzionale toglie gli atti catastali agli Agrotecnici
Illegittimità costituzionale per l'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e quindi niente più competenze catastali per gli Agrotecn...
Illegittimità costituzionale per l'art. 26, comma 7-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 e quindi niente più
competenze catastali per gli Agrotecnici.
La Corte Costituzionale si è, infatti, espressa con la sentenza n. 154 del 15 luglio 2015 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il procedimento promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, nel procedimento vertente tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri.
Con ordinanza del 17 febbraio 2014 (r.o. n. 198 del 2014), il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. La disposizione impugnata prevede che il comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), "si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni", che ha istituito l'albo professionale degli agrotecnici.
La norma interpretata dispone che gli "atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".
Nella sostanza, la disposizione estende, in capo agli agrotecnici, una serie di competenze in materia catastale.
I giudici della Corte Costituzionale hanno rilevato che il d.l. n. 248 del 2007 è un provvedimento "milleproroghe". Rispetto a tal genere di atti normativi d'urgenza, la giurisprudenza costituzionale ha rilevato trattarsi di decreti che, sebbene possano attenere ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, "devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale".
Anche per questo motivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31 del 2008.
Il commento del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici
L'annullamento della legge non deriva dall'incapacità degli Agrotecnici di svolgere quella attività (nessuna pratica è mai stata contestata) ma dal fatto che la norma era contenuta in un decreto-legge "omnibus" (per la Consulta serviva un decreto-legge specifico).
Ma è sufficiente questo per far chiudere migliaia di studi professionali?
C'è un fatto oggettivo: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 154/2015, depositata poche ore fa, ha annullato l'art. 26 comma 7-ter della legge n. 31/2008, che aveva interpretato la precedente legislazione chiarendo che gli atti di natura catastale rientravano nella competenza professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, i quali peraltro svolgevano quelle attività fin dal 2001 (e dunque sono ormai decine di migliaia gli atti catastali prodotti dagli Agrotecnici, tutti perfetti e mai contestati) e che invece, da oggi, non possono più farlo.
Il motivo dell'annullamento della legge risiede nel fatto che la "disposizione interpretativa" del 2008 era contenuta in un decreto-legge "omnibus" ed è stata aggiunta in corso di approvazione del decreto stesso mentre, secondo la Corte, doveva essere presente fin dall'inizio od essere inserita in un decreto-legge autonomo.
Tutto qui? Si, tutto qui. E per questa svista del legislatore (ma più che svista, una necessità, imposta dai meccanismi di approvazione delle leggi), migliaia di persone dovranno chiudere gli uffici professionali e dedicarsi ad altro.
E non perché non siano capaci di fare il loro lavoro ma solo perché la legge che lo regolava, a tutto voler concedere, è stata inserita in un contesto sbagliato.
Peraltro anche su questo vi sarebbe da dire qualcosa: se davvero i decreti-legge non potessero, in fase di conversione, contenere alcuna disposizione aggiuntiva (a pena di nullità della stessa), allora oltre metà delle leggi andrebbero cancellate, poiché è dai tempi del Governo Prodi che in Italia si legifera solo attraverso decreti-legge (che sono poi integrati nel caso del dibattito parlamentare).
Sarebbe allora utile che la Corte Costituzionale spiegasse perchè l'enorme corpo normativo esistente, quasi tutto determinato "per aggiunta" di decreti-legge approvati negli ultimi 20 anni, va bene e la singola disposizione riferita all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati quella, invece, va annullata.
Sulla vicenda questo il commento del Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi "La nostra abitudine è di applicare le sentenze e, dunque, abbiamo già dato disposizioni a tutti i nostri iscritti di interrompere la redazione di pratiche catastali. Tuttavia credo sia evidente la profonda ingiustizia contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale, la quale è ben consapevole che in Italia la maggior parte delle leggi (probabilmente il 90%) vengono fatte "integrando" decreti-legge, con norme più o meno omogenee, ma che vengono aggiunte in fase di riconversione.
Per fare un esempio, il decreto-legge n. 248/2007 (diventato poi la legge n. 31/2008), nel quale è stata inserita la norma sulle attività catastali degli Agrotecnici (ora annullata), in fase di conversione è stato integrato con ben 221 nuovi articoli e comma (quasi tutti contenenti norme ordinamentali), ma non risulta che la Corte Costituzionale li abbia annullati. Chiedo: quelli vanno tutti bene e solo il comma riferito agli Agrotecnici va soppresso?
Mi domando infine se qualcuno abbia valutato il fatto che, con questo singolare "annullamento" (di un solo comma aggiunto, rispetto ad altri 221, tutti identicamente aggiunti) da domani migliaia di professionisti dovranno necessariamente chiudere i propri studi professionali, perché inibiti da poter svolgere la propria attività, peraltro praticata con successo nei 15 anni precedenti.
In ogni caso, come Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, abbiamo già avviato ogni utile iniziativa volta a tutelare la categoria rappresentata".
C'è chi sostiene che la sentenza n. 154/2015 della Corte Costituzionale sia coerente con giurisprudenza precedente, non sappiamo dirlo, ma se fosse così sarebbe "coerenza nel male".
La Corte Costituzionale si è, infatti, espressa con la sentenza n. 154 del 15 luglio 2015 in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il procedimento promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, nel procedimento vertente tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e il Ministero dell'economia e delle finanze ed altri.
Con ordinanza del 17 febbraio 2014 (r.o. n. 198 del 2014), il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. La disposizione impugnata prevede che il comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), "si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni", che ha istituito l'albo professionale degli agrotecnici.
La norma interpretata dispone che gli "atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".
Nella sostanza, la disposizione estende, in capo agli agrotecnici, una serie di competenze in materia catastale.
I giudici della Corte Costituzionale hanno rilevato che il d.l. n. 248 del 2007 è un provvedimento "milleproroghe". Rispetto a tal genere di atti normativi d'urgenza, la giurisprudenza costituzionale ha rilevato trattarsi di decreti che, sebbene possano attenere ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, "devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale".
Anche per questo motivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 26, comma 7-ter, del d.l. n. 248 del 2007, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 31 del 2008.
Il commento del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici
L'annullamento della legge non deriva dall'incapacità degli Agrotecnici di svolgere quella attività (nessuna pratica è mai stata contestata) ma dal fatto che la norma era contenuta in un decreto-legge "omnibus" (per la Consulta serviva un decreto-legge specifico).
Ma è sufficiente questo per far chiudere migliaia di studi professionali?
C'è un fatto oggettivo: la Corte Costituzionale con la sentenza n. 154/2015, depositata poche ore fa, ha annullato l'art. 26 comma 7-ter della legge n. 31/2008, che aveva interpretato la precedente legislazione chiarendo che gli atti di natura catastale rientravano nella competenza professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, i quali peraltro svolgevano quelle attività fin dal 2001 (e dunque sono ormai decine di migliaia gli atti catastali prodotti dagli Agrotecnici, tutti perfetti e mai contestati) e che invece, da oggi, non possono più farlo.
Il motivo dell'annullamento della legge risiede nel fatto che la "disposizione interpretativa" del 2008 era contenuta in un decreto-legge "omnibus" ed è stata aggiunta in corso di approvazione del decreto stesso mentre, secondo la Corte, doveva essere presente fin dall'inizio od essere inserita in un decreto-legge autonomo.
Tutto qui? Si, tutto qui. E per questa svista del legislatore (ma più che svista, una necessità, imposta dai meccanismi di approvazione delle leggi), migliaia di persone dovranno chiudere gli uffici professionali e dedicarsi ad altro.
E non perché non siano capaci di fare il loro lavoro ma solo perché la legge che lo regolava, a tutto voler concedere, è stata inserita in un contesto sbagliato.
Peraltro anche su questo vi sarebbe da dire qualcosa: se davvero i decreti-legge non potessero, in fase di conversione, contenere alcuna disposizione aggiuntiva (a pena di nullità della stessa), allora oltre metà delle leggi andrebbero cancellate, poiché è dai tempi del Governo Prodi che in Italia si legifera solo attraverso decreti-legge (che sono poi integrati nel caso del dibattito parlamentare).
Sarebbe allora utile che la Corte Costituzionale spiegasse perchè l'enorme corpo normativo esistente, quasi tutto determinato "per aggiunta" di decreti-legge approvati negli ultimi 20 anni, va bene e la singola disposizione riferita all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati quella, invece, va annullata.
Sulla vicenda questo il commento del Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto Orlandi "La nostra abitudine è di applicare le sentenze e, dunque, abbiamo già dato disposizioni a tutti i nostri iscritti di interrompere la redazione di pratiche catastali. Tuttavia credo sia evidente la profonda ingiustizia contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale, la quale è ben consapevole che in Italia la maggior parte delle leggi (probabilmente il 90%) vengono fatte "integrando" decreti-legge, con norme più o meno omogenee, ma che vengono aggiunte in fase di riconversione.
Per fare un esempio, il decreto-legge n. 248/2007 (diventato poi la legge n. 31/2008), nel quale è stata inserita la norma sulle attività catastali degli Agrotecnici (ora annullata), in fase di conversione è stato integrato con ben 221 nuovi articoli e comma (quasi tutti contenenti norme ordinamentali), ma non risulta che la Corte Costituzionale li abbia annullati. Chiedo: quelli vanno tutti bene e solo il comma riferito agli Agrotecnici va soppresso?
Mi domando infine se qualcuno abbia valutato il fatto che, con questo singolare "annullamento" (di un solo comma aggiunto, rispetto ad altri 221, tutti identicamente aggiunti) da domani migliaia di professionisti dovranno necessariamente chiudere i propri studi professionali, perché inibiti da poter svolgere la propria attività, peraltro praticata con successo nei 15 anni precedenti.
In ogni caso, come Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, abbiamo già avviato ogni utile iniziativa volta a tutelare la categoria rappresentata".
C'è chi sostiene che la sentenza n. 154/2015 della Corte Costituzionale sia coerente con giurisprudenza precedente, non sappiamo dirlo, ma se fosse così sarebbe "coerenza nel male".
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO