Competenze professionali, riparte al Senato l'iter del Ddl 1865 Vicari

Incredibile ma vero: riparte oggi presso l'VIII Commissione del Senato l'iter per la discussione del Ddl 1865 (Relatore Senatore Cosimo Gallo) recante "Dispo...

17/04/2012
Incredibile ma vero: riparte oggi presso l'VIII Commissione del Senato l'iter per la discussione del Ddl 1865 (Relatore Senatore Cosimo Gallo) recante "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23", che aveva due anni or sono acceso un forte dibattito tra architetti e ingegneri da una parte e geometri e periti dall'altra (Vai all'approfondimento).

Ricordiamo che il Ddl 1865 della senatrice Simona Vicari era stato sospeso a fine febbraio del 2010 dopo un incontro con i rappresentanti degli ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali e con l'obiettivo, mai raggiunto, di migliorarlo entro il mese di maggio dello stesso anno, al fine di presentare un nuovo disegno di legge che prenda in considerazione le criticità di ogni singola professione, riordinandole e definendole in una legge le competenze delle professionalità legate al mondo dell'edilizia. Dopo un poco cordiale scontro tra i professionisti, che nel web e nelle nostre pagine ha raggiunto il suo apice, il ddl è stato accantonato, probabilmente per essere riproposto quando le acque si fossero calmate.

Bene, dopo poco più di 2 anni, in cui non sono mancati ricorsi e sentenze sulle competenze dei geometri, dopo un appello del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti volto a stemperare gli animi (leggi news) e dopo che gli interessi dei professionisti si sono spostati verso problemi ben più grandi, come quello di fronteggiare una crisi senza precedenti recenti con una normativa totalmente fuori controllo, l'VIII Commissione del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni) esaminerà oggi il disegno di legge 1865 (vedi odg).

Nonostante negli ultimi tempi si sia tornati a parlare di Riforma delle professioni, il Governo ha deciso arbitrariamente e senza alcuna consultazione di far ripartire l'iter di discussione di un Ddl che, prescindendo dal contenuto più o meno interessante, non ha fatto altro che alimentare una guerra già in atto tra professionisti che in questo momento non fanno altro che lottare per la loro sopravvivenza.

Come nel 2010, anche questa volta il Movimento Amate l'Architettura e l'Associazione Culturale Spazi Contemporanei sono intervenuti in merito evidenziando come "L'Italia è l'unico paese europeo dove esiste un conflitto tra figure professionali che dovrebbero avere un ruolo ben distinto in quanto provengono da un percorso formativo completamente diverso. Ogni manufatto edilizio, dal più semplice al più complesso, dovrebbe essere seguito da architetti, ingegneri e geometri agendo insieme con ruoli ben distinti".

Il Commento del CNAPPC
Non si è fatto attendere il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che in quanto a tempi di reazione è certamente superiore al precedente. Il CNAPPC ha espresso una totale e risoluta contrarietà nei confronti del disegno di legge e alla faccia del proposito di stemperare gli animi (leggi news) ha affermato "La proposta è inaccettabile sotto tutti i punti di vista perché contrasta con le direttive e risoluzioni comunitarie in materia di architettura e di urbanistica, per le quali è richiesta una laurea magistrale; perché è contraddittoria con l'esigenza, espressa anche nella Riforma delle professioni, di innalzare il livello di conoscenze tecniche dei professionisti, e non di abbassare la soglia delle loro competenze".

"Abbiamo formalmente proposto a geometri e periti - ha sottolineato il Consiglio Nazionale degli Architetti - di costruire assieme un percorso di autoregolamentazione che adegui le competenze alla realtà tecnica, senza ledere i diritti della comunità a fruire di progetti da parte di professionisti che abbiano svolto adeguati corsi di studio".

- ha concluso il CNAPPC - persegua logiche estranee al dovere, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, di cooperare per lo sviluppo del Paese invece di tentare di allargare impropriamente i confini delle competenze. Per questo motivo chiediamo ai parlamentari di impedire il proseguo di un progetto di legge illogico, non necessario e totalmente slegato da qualsiasi logica di tutela del patrimonio edilizio, del territorio e del paesaggio italiano".

Alla luce di queste ultime parole, ci chiediamo chiaramente come si potrà mai raggiungere un'intesa tra le diverse categorie professionali. Certamente la situazione, alla luce delle sentenze che hanno coinvolto architetti, ingegneri, geometri e periti per ciò che attiene alle competenze professionali, necessita di un serio confronto tra le parti che francamente non riteniamo potrà mai arrivare considerato che le due sponde vedono il mondo con due lenti diverse.

Riportiamo di seguito il testo dei 7 articoli di cui si compone il ddl.

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, il conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.
(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:
a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato o interrato;
b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre al piano semi-interrato o interrato.
E' esclusa la competenza per progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e di complessi edilizi staticamente collegati di cubatura fuori terra superiore a metri cubi 5.000.
2. La progettazione architettonica ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri, geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da altro tecnico abilitato.
3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Ai geometri, ai geometri laureati, ai periti industriali con specializzazione in edilizia ed ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
5. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.
(Urbanistica)

1. Rientra nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.
2. Rientra nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1.

Art. 4.
(Prestazioni)

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

Art. 5.
(Norme relative ad altre competenze professionali)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in materia di valutazione d'impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico degli edifici.

Art. 6.
(Norme transitorie)

1. Ai geometri laureati ed ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2 solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.
3. Ai geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore ai dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, solo se in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;
b) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private in zona sismica della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;
c) aver frequentato con profitto un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale attinente all'ingegneria naturalistica, all'inquinamento acustico, alla bioedilizia ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

Art. 7.
(Norme per l'accesso all'Albo e per la pratica professionale)

1. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, svolto presso lo studio professionale di un geometra o geometra laureato iscritto all'albo da almeno un quinquennio, ha la durata di un biennio anche quando il praticante venga assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica.
2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che svolgono un periodo di pratica biennale presso uno studio professionale di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato, ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore di specializzazione relativo al diploma del praticante, è riconosciuto un compenso, comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro 5.000 lorde annue oltre alla contribuzione previdenziale. I praticanti dovranno pertanto iscriversi alle rispettive casse previdenziali e saranno soggetti ad iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n.17, nel corso del biennio di praticantato, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato, sono tenuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni. 4. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra, geometra laureato, perito industriale e perito industriale laureato, sono disciplinati, per quanto attiene all'edilizia, coerentemente alle competenze professionali definite dall'articolo 2, comma 1.
5. Sono fatte salve le competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali, dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

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