Comune di Bagheria: On line l'elenco dei professionisti (70) con compenso da 1 Euro
Il Comune di Bagheria, per nulla intimorito dalle note inviate dal Consiglio nazionale degli Architetti PPC, dalla Consulta regionale degli Ingegneri e dall'...
Il Comune di Bagheria, per nulla intimorito dalle note
inviate dal Consiglio nazionale degli Architetti PPC, dalla
Consulta regionale degli Ingegneri e dall'Associazione liberi
professionisti che contestavano l'Avviso relativo alla ricerca
di professionisti per redazione progetti con compenso professionale
pari ad 1 Euro, ha perseverato nel proprio obiettivo che sta
per giungere a compimento con la sottoscrizione da parte di alcuni
architetti ed ingegneri di 70 disciplinari da 1 Euro ciascuno.
Con determinazione n. 320 del 20/09/2013 avente ad oggetto "Avviso Pubblico per manifestazione d'interesse obiettivi di servizio - Delibera CIPE 79/2012", il Dirigente del III settore ha preso atto della disponibilità espressa alla redazione di un progetto esecutivo con la corresponsione di euro 1 da parte di 70 professionisti (43 architetti e 27 ingegneri) ed ha validato gli elenchi dei professionisti architetti ed ingegneri (sono in bella mostra tutti i nominativi) allegando gli stessi alla citata determinazione n. 321.
Con la stessa determinazione è stato, poi, approvato il testo del disciplinare d'incarico (allegato alla determinazione e ben visibile da tutti) che verrà sottoscritto dai professionisti ma sullo stesso occorre stendere un velo pietoso in quanto fa riferimento a norme di legge ormai abrogate da parecchi anni mentre non fa riferimento alle norme in atto in vigore.
Con successiva determinazione n. 321 sempre del 20/09/2013 avente ad oggetto "Rettifica allegato "C" della determina n. 320 del 20/09/2013 - Avviso pubblico per manifestazione d'interesse obiettivi di servizio - Delibera CIPE 79/2012", il Dirigente del III settore ha "Ritenuto, alla luce di una più attenta lettura, di dovere apportare al suddetto disciplinare di incarico "allegato C" alcune correzioni". Tali correzioni consistono della cancellazione dell'articolo 12 che faceva riferimento alle Tariffe professionali (?) e nella modifica dell'articolo 7 che nella nuova stesura obbliga i professionisti ad anticipare tutte le spese, anche di riproduzione dei disegni che saranno, successivamente rimborsate dall'Amministrazione comunale.
All'articolo 2 del Disciplinare d'incarico viene testualmente precisato "Il Professionista ............................... resta obbligato alla osservanza delle norme del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 25-5-1895 (del regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25-5-1895, n. 350), e del regolamento per il servizio del Genio Civile approvato con regio decreto 2-3-1931,n. 287".
Peccato che il Regolamento n. 350/1895 sia stato abrogato dall'articolo 231, comma 1, lettera b) del Regolamento di cui al DPR 21/12/1999, n. 554 che, successivamente, è stato abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera c) del DPR 5 ottobre 2010, n. 207; tale Regolamento n. 350 non è più in vigore dal lontano 1999 (ben 14 anni fa).
Che dire, poi, del Regio Decreto 2-3-1931,n. 287?
Forse è meglio non aggiungere altro e far presente a chi ha predisposto lo schema di disciplinare che lo stesso è difforme da qualsiasi vigente norma che riguarda il conferimento di incarichi relativi a servizi di architettura e di ingegneria e che non rispetta le norme che riguardano la riforma degli ordinamenti professionali ed, in particolare, l'obbligo di assicurazione.
Ci chiediamo e Vi chiediamo cosa succederà per i professionisti dell'area tecnica se anche altre Amministrazioni, prendendo ad esempio, il Comune di Bagheria, dovessero decidere di utilizzare lo stesso sistema per l'affidamento degli incarichi?
La Consulta Regionale degli Ingegneri, nella nota inviata al Comune di Bagheria, facendo riferimento al proprio codice deontologico, ha ricordato che costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica amministrazione potesse non utilizzare quale parametro di riferimento la tariffa professionale, l'ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c..
Non è da meno il Codice deontologico degli architetti in cui viene precisato che "Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, l'Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali".
Entrambi i codici deontologici si riferiscono all'articolo 2233 del codice civile che recita testualmente "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" e non vi può essere alcun dubbio che il compenso di 1 Euro non può essere adeguato al decoro della professione.
Oggi, dopo le note inviate dal CNAPPC e dalla Consulta regionale degli Ingegneri e dopo la pubblicazione dell'elenco dei 70 Architetti e Ingegneri, il cerino torna in mano a loro che per evitare di bruciarsi, vista, per altro, l'illegittimità del bando anche dal punto di vista normativo, potrebbero procedere a diffidare i propri iscritti alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico stesso.
Ci sembra più complicata la situazione ove si dovesse verificare la sottoscrizione del citato disciplinare da parte dei professionisti perché, in tale evenienza, l'unica soluzione praticabile dai Consigli territoriali sarebbe quella della contestazione ai propri iscritti della violazione di norme del codice deontologico.
Con determinazione n. 320 del 20/09/2013 avente ad oggetto "Avviso Pubblico per manifestazione d'interesse obiettivi di servizio - Delibera CIPE 79/2012", il Dirigente del III settore ha preso atto della disponibilità espressa alla redazione di un progetto esecutivo con la corresponsione di euro 1 da parte di 70 professionisti (43 architetti e 27 ingegneri) ed ha validato gli elenchi dei professionisti architetti ed ingegneri (sono in bella mostra tutti i nominativi) allegando gli stessi alla citata determinazione n. 321.
Con la stessa determinazione è stato, poi, approvato il testo del disciplinare d'incarico (allegato alla determinazione e ben visibile da tutti) che verrà sottoscritto dai professionisti ma sullo stesso occorre stendere un velo pietoso in quanto fa riferimento a norme di legge ormai abrogate da parecchi anni mentre non fa riferimento alle norme in atto in vigore.
Con successiva determinazione n. 321 sempre del 20/09/2013 avente ad oggetto "Rettifica allegato "C" della determina n. 320 del 20/09/2013 - Avviso pubblico per manifestazione d'interesse obiettivi di servizio - Delibera CIPE 79/2012", il Dirigente del III settore ha "Ritenuto, alla luce di una più attenta lettura, di dovere apportare al suddetto disciplinare di incarico "allegato C" alcune correzioni". Tali correzioni consistono della cancellazione dell'articolo 12 che faceva riferimento alle Tariffe professionali (?) e nella modifica dell'articolo 7 che nella nuova stesura obbliga i professionisti ad anticipare tutte le spese, anche di riproduzione dei disegni che saranno, successivamente rimborsate dall'Amministrazione comunale.
All'articolo 2 del Disciplinare d'incarico viene testualmente precisato "Il Professionista ............................... resta obbligato alla osservanza delle norme del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato approvato con decreto ministeriale 25-5-1895 (del regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25-5-1895, n. 350), e del regolamento per il servizio del Genio Civile approvato con regio decreto 2-3-1931,n. 287".
Peccato che il Regolamento n. 350/1895 sia stato abrogato dall'articolo 231, comma 1, lettera b) del Regolamento di cui al DPR 21/12/1999, n. 554 che, successivamente, è stato abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera c) del DPR 5 ottobre 2010, n. 207; tale Regolamento n. 350 non è più in vigore dal lontano 1999 (ben 14 anni fa).
Che dire, poi, del Regio Decreto 2-3-1931,n. 287?
Forse è meglio non aggiungere altro e far presente a chi ha predisposto lo schema di disciplinare che lo stesso è difforme da qualsiasi vigente norma che riguarda il conferimento di incarichi relativi a servizi di architettura e di ingegneria e che non rispetta le norme che riguardano la riforma degli ordinamenti professionali ed, in particolare, l'obbligo di assicurazione.
Ci chiediamo e Vi chiediamo cosa succederà per i professionisti dell'area tecnica se anche altre Amministrazioni, prendendo ad esempio, il Comune di Bagheria, dovessero decidere di utilizzare lo stesso sistema per l'affidamento degli incarichi?
La Consulta Regionale degli Ingegneri, nella nota inviata al Comune di Bagheria, facendo riferimento al proprio codice deontologico, ha ricordato che costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica amministrazione potesse non utilizzare quale parametro di riferimento la tariffa professionale, l'ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c..
Non è da meno il Codice deontologico degli architetti in cui viene precisato che "Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, l'Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali".
Entrambi i codici deontologici si riferiscono all'articolo 2233 del codice civile che recita testualmente "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" e non vi può essere alcun dubbio che il compenso di 1 Euro non può essere adeguato al decoro della professione.
Oggi, dopo le note inviate dal CNAPPC e dalla Consulta regionale degli Ingegneri e dopo la pubblicazione dell'elenco dei 70 Architetti e Ingegneri, il cerino torna in mano a loro che per evitare di bruciarsi, vista, per altro, l'illegittimità del bando anche dal punto di vista normativo, potrebbero procedere a diffidare i propri iscritti alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico stesso.
Ci sembra più complicata la situazione ove si dovesse verificare la sottoscrizione del citato disciplinare da parte dei professionisti perché, in tale evenienza, l'unica soluzione praticabile dai Consigli territoriali sarebbe quella della contestazione ai propri iscritti della violazione di norme del codice deontologico.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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