Comuni non capoluogo di provincia: Acquisizione in forma aggregata di lavori, beni e servizi

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto il 28 aprile 2015 una nuova consultazione on line relativa all'obbligo per i Comuni non capoluogo d...

06/05/2015
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto il 28 aprile 2015 una nuova consultazione on line relativa all'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi in forma aggregata - art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo del 12 aprile 2006 n.163.

La nuova consultazione ha come oggetto una nuova determinazione che fa seguito alla Determinazione 25 febbraio 2015, n. 3 ed è stata predisposta a seguito di numerosi quesiti e di diverse criticità sollevate in merito all'applicazione dell'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

La determinazione, sottoposta a consultazione on line, è integrativa della precedente e fornisce ulteriori chiarimenti e interpretazioni sull'obbligo di aggregazione imposto ai comuni non capoluogo di Provincia.

I soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 29 maggio 2015, ore 14.00, mediante la compilazione dell'apposito modello formato pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l'inserimento di un testo libero fino a 10.000 battute. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito dell'Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.

Ricordo, per ultimo, che L'ANAC in occasione della pubblicazione della determinazione n. 3 ha fatto riferimento, anche, alla Segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015 al Governo ed al Parlamento relativa all'inserimento, nei bandi di gara di alcune centrali di committenza, sia di clausole che pongono a carico dell'aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo, fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest'ultima, sia di clausole che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale lo stesso si obbliga (pena l'esclusione) ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione.
Al riguardo, l'Autorità, con la Segnalazione n, 3, ha messo in evidenza l'opportunità di un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura - siano esse riferite all'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni - a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara.

A cura di Gabriele Bivona
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