Condominio e locazioni: ritorna la mediazione obbligatoria
Il 20 settembre scorso è stato il punto di avvio per la sperimentazione dei quattro anni sulla mediazione obbligatoria in condominio così come previsto dal “...
Il 20 settembre scorso è stato il punto di avvio per la
sperimentazione dei quattro anni sulla mediazione obbligatoria
in condominio così come previsto dal “decreto del fare”
convertito nella Legge n. 98 del 2013.
Originariamente era stata sollevata l’incostituzionalità di tale istituto, tant’è che la Corte Costituzionale ne aveva sospeso l’applicabilità, tuttavia, ad oggi c’è un dietro front preciso: per le questioni civilistiche legate al condominio, ma anche a diritti reali, divisione, successione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi e bancari non sarà più possibile rivolgersi al giudice ordinario bensì occorrerà passare attraverso l’istituto della mediazione che, quindi, in questi casi diviene obbligatoria.
Il tutto, comunque, previa verifica della normativa legata alla riforma condominiale di cui alla legge n. 220 del 2012.
Importante novità la riduzione dei tempi: durata massima tre mesi e previsione di una sanzione immediata per coloro che non si presentino all’incontro con il mediatore senza un giustificato motivo.
Step by step ecco ciò che è importante conoscere.
Cosa deve intendersi per controversie “in materia di condominio”?
Tutte quelle relative agli artt. 1117-1139 del codice civile, ossia il capo II titolato “Del condominio negli edifici”,
Cosa accade nel caso in cui vi siano più richieste relative alla stessa controversia?
La mediazione verrà svolta davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
L’amministratore del condominio può o deve prendere parte alla mediazione?
Egli non deve necessariamente, tuttavia può prenderne parte nel caso in cui vi sia stata una specifica delibera di assemblea valida con maggioranza secondo quanto stabilito all’articolo 1136 del codice civile (prima convocazione maggioranza dei partecipanti e due terzi del valore dell’edificio; seconda convocazione un terzo dei partecipanti e un terzo del valore dell’edificio).
Come funziona lo svolgimento della mediazione?
Per lo svolgimento della mediazione occorre che all’atto della presentazione dell’istanza di mediazione, il responsabile dell’organismo si attivi per designare subito un mediatore e fissare il primo incontro entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa.
Un primo incontro chiarirà funzioni e svolgimento della mediazione, nonché si darà la possibilità alle parti di esprimersi sull’avvio della mediazione stessa. Solo in caso di esito negativo il procedimento sarà automaticamente concluso senza compensi per l’organismo; in caso contrario, dunque, si procederà ulteriormente fissando la “prima udienza”.
Alla prima udienza si cercherà di definire un accordo che, se raggiunto, farà parte del processo verbale. In caso di esito negativo, invece, sarà compito del mediatore proporre una conciliazione che potrà essere accettata o meno entro il termine di sette giorni. Il silenzio non funziona come assenso, bensì come diniego. Tuttavia, però, occorre precisare che tale termine non risulta perentorio in quanto potrebbe andare in deroga per necessità dell’amministratore di munirsi di apposita delibera assembleare, sovrana sopra ogni cosa in quanto egli stesso risulterà sempre e comunque un mandatario.
Nel caso di ingiunzioni di pagamento si può utilizzare l’istituto della mediazione?
Assolutamente no.
Originariamente era stata sollevata l’incostituzionalità di tale istituto, tant’è che la Corte Costituzionale ne aveva sospeso l’applicabilità, tuttavia, ad oggi c’è un dietro front preciso: per le questioni civilistiche legate al condominio, ma anche a diritti reali, divisione, successione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi e bancari non sarà più possibile rivolgersi al giudice ordinario bensì occorrerà passare attraverso l’istituto della mediazione che, quindi, in questi casi diviene obbligatoria.
Il tutto, comunque, previa verifica della normativa legata alla riforma condominiale di cui alla legge n. 220 del 2012.
Importante novità la riduzione dei tempi: durata massima tre mesi e previsione di una sanzione immediata per coloro che non si presentino all’incontro con il mediatore senza un giustificato motivo.
Step by step ecco ciò che è importante conoscere.
Cosa deve intendersi per controversie “in materia di condominio”?
Tutte quelle relative agli artt. 1117-1139 del codice civile, ossia il capo II titolato “Del condominio negli edifici”,
Cosa accade nel caso in cui vi siano più richieste relative alla stessa controversia?
La mediazione verrà svolta davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
L’amministratore del condominio può o deve prendere parte alla mediazione?
Egli non deve necessariamente, tuttavia può prenderne parte nel caso in cui vi sia stata una specifica delibera di assemblea valida con maggioranza secondo quanto stabilito all’articolo 1136 del codice civile (prima convocazione maggioranza dei partecipanti e due terzi del valore dell’edificio; seconda convocazione un terzo dei partecipanti e un terzo del valore dell’edificio).
Come funziona lo svolgimento della mediazione?
Per lo svolgimento della mediazione occorre che all’atto della presentazione dell’istanza di mediazione, il responsabile dell’organismo si attivi per designare subito un mediatore e fissare il primo incontro entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa.
Un primo incontro chiarirà funzioni e svolgimento della mediazione, nonché si darà la possibilità alle parti di esprimersi sull’avvio della mediazione stessa. Solo in caso di esito negativo il procedimento sarà automaticamente concluso senza compensi per l’organismo; in caso contrario, dunque, si procederà ulteriormente fissando la “prima udienza”.
Alla prima udienza si cercherà di definire un accordo che, se raggiunto, farà parte del processo verbale. In caso di esito negativo, invece, sarà compito del mediatore proporre una conciliazione che potrà essere accettata o meno entro il termine di sette giorni. Il silenzio non funziona come assenso, bensì come diniego. Tuttavia, però, occorre precisare che tale termine non risulta perentorio in quanto potrebbe andare in deroga per necessità dell’amministratore di munirsi di apposita delibera assembleare, sovrana sopra ogni cosa in quanto egli stesso risulterà sempre e comunque un mandatario.
Nel caso di ingiunzioni di pagamento si può utilizzare l’istituto della mediazione?
Assolutamente no.
A cura di Gabriele
Bivona
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