Condominio, opere straordinarie e innovazioni: nessun obbligo di ancicipazioni
Già dallo scorso 18 giugno 2013 è in vigore la riforma del condominio di cui alla legge n. 220/2012. Come tutte le riforme delle quali si ha un trascorso tem...
Già dallo scorso 18 giugno 2013 è in vigore la riforma
del condominio di cui alla legge n. 220/2012. Come tutte
le riforme delle quali si ha un trascorso temporale non
indifferente, i primi mesi sono di particolare assestamento, nei
quali ci si rende conto di cosa effettivamente cambia e come ci si
deve comportare rispetto alla procedura della normativa
precedente.
Uno degli argomenti particolarmente caldi è quello legato all’impropria introduzione del versamento anticipato delle quote per le opere straordinarie e per le innovazioni.
Questa apparente scelta ha destato non pochi dissapori in quanto è lecito chiedersi i motivi per i quali le somme devono stare giacenti su un conto condominiale anziché sulle tasche dei singoli condomini che possono tranquillamente versare le quote secondo le scadenze che l’assemblea determina.
In verità, analizzando bene ciò che è scritto nella norma, tale volontà è errata: è solo necessario, infatti, che l’amministratore provveda a determinare un fondo speciale per le opere straordinarie e per le innovazioni a tutela dei singoli condomini, in modo da verificare immediatamente ed attraverso una contabilità separata come avviene la spesa del denaro.
Il tutto per avere un quadro chiaro per la verifica contabile e finanziaria delle somme messe a disposizione dell’amministratore per opere di una certa entità e per cercare di avvicinare sempre e di più il condominio ad una realtà commerciale a tutti gli effetti, tenendo in considerazione, sempre, che l’assemblea è l’organo supremo della gestione della cosa comune.
Attenzione, quindi, agli amministratori duri nel non volere leggere correttamente la norma in vigore.
Sull’argomento è intervenuta l’avvocato Carlo del Torre di Confedilizia secondo il quale non possono sorgere “dubbi circa la potestà assembleare in materia, compresa la disposizione sul fondo speciale di cui al numero 4, con facoltà per l’assemblea stessa di deliberare le opere straordinarie o le innovazioni e nel contempo di deliberare la non costituzione materiale del fondo evitando ai condomini di versare immediatamente la liquidità necessaria permanendo solo l’obbligo di contabilizzazione separata delle somme che dovranno essere comunque in un secondo tempo raccolte per far fronte agli esborsi”.
L’Avvocato del Torre nella nota ha, anche, precisato come “il fondo speciale ex art. 1135 n. 4 c.c. va considerato come una previsione dettata nell’esclusivo interesse della proprietà comune, finalizzata a rendere trasparente e chiara la gestione contabile e finanziaria del condominio, senza che trovino seguito interpretazioni scollegate dalla ratio di fondo dell’intervento legislativo”.
Uno degli argomenti particolarmente caldi è quello legato all’impropria introduzione del versamento anticipato delle quote per le opere straordinarie e per le innovazioni.
Questa apparente scelta ha destato non pochi dissapori in quanto è lecito chiedersi i motivi per i quali le somme devono stare giacenti su un conto condominiale anziché sulle tasche dei singoli condomini che possono tranquillamente versare le quote secondo le scadenze che l’assemblea determina.
In verità, analizzando bene ciò che è scritto nella norma, tale volontà è errata: è solo necessario, infatti, che l’amministratore provveda a determinare un fondo speciale per le opere straordinarie e per le innovazioni a tutela dei singoli condomini, in modo da verificare immediatamente ed attraverso una contabilità separata come avviene la spesa del denaro.
Il tutto per avere un quadro chiaro per la verifica contabile e finanziaria delle somme messe a disposizione dell’amministratore per opere di una certa entità e per cercare di avvicinare sempre e di più il condominio ad una realtà commerciale a tutti gli effetti, tenendo in considerazione, sempre, che l’assemblea è l’organo supremo della gestione della cosa comune.
Attenzione, quindi, agli amministratori duri nel non volere leggere correttamente la norma in vigore.
Sull’argomento è intervenuta l’avvocato Carlo del Torre di Confedilizia secondo il quale non possono sorgere “dubbi circa la potestà assembleare in materia, compresa la disposizione sul fondo speciale di cui al numero 4, con facoltà per l’assemblea stessa di deliberare le opere straordinarie o le innovazioni e nel contempo di deliberare la non costituzione materiale del fondo evitando ai condomini di versare immediatamente la liquidità necessaria permanendo solo l’obbligo di contabilizzazione separata delle somme che dovranno essere comunque in un secondo tempo raccolte per far fronte agli esborsi”.
L’Avvocato del Torre nella nota ha, anche, precisato come “il fondo speciale ex art. 1135 n. 4 c.c. va considerato come una previsione dettata nell’esclusivo interesse della proprietà comune, finalizzata a rendere trasparente e chiara la gestione contabile e finanziaria del condominio, senza che trovino seguito interpretazioni scollegate dalla ratio di fondo dell’intervento legislativo”.
A cura di Gabriele
Bivona
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